Are@ risarcimenti
VIA LIBERA ALLA TABELLA UNICA MA SOLO PER SINISTRI (articoli: 0)
Legge sulla concorrenza
Per garantire il diritto a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale e il taglio dei costi per compagnie e consumatori, sarà elaborata una tabella unica nazionale per le lesioni che danno invalidità permanente superiore a 10 punti.
Danno biologico per lesioni di lieve entità nella Rc auto
Lievi modifiche alla tabella dei criteri per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (fino ai 10 punti
Con l'approvazione del Ddl concorrenza finalmente le Tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimento del danno alla persona delle vittime della strada in ambito rc auto diventano le tabelle legislative uniche nazionali!
La riforma (comma 17 dell'articolo unico del Ddl) riguarda solo ed esclusivamente l'articolo 138 del codice delle assicurazioni e quindi solo le vittime della strada.
I valori monetari del risarcimento del danno alla persona quindi non subiranno più il rischio di riduzioni e tagli sotto la spinta dell'Ania.
Tabelle uniche monetarie del risarcimento del danno biologico uguali per tutti entro 120 giorni (indicativi e non tassativi) dalla pubblicazione della legge tenendo conto dei "criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”. Ovvero dalla Suprema Corte di Cassazione!!
Il testo di riforma licenziato dal Senato alla fine non contiene la parola "Milano", ma rinvia alla interpretazione dei criteri di legittimità e segna la fine dell’applicazione dei valori delle Tabelle del Tribunale di Roma.
E' utile ricordare al Presidente della Repubblica che firmerà la tabella e prima ancora al Presidente del Consiglio dei Ministri che proporrà la tabella legislativa dei valori monetari per le macrolesioni da 10 a 100 punti di invalidità che, prima con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 e poi con la sentenza n. 10263 del 20 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha indicato a tutti i tribunali italiani (ed al legislatore) che le tabelle di Milano hanno assunto una vocazione nazionale tale da essere utilizzate su tutto il territorio italiano.
La tabella unica, come precisato al comma 18, si applicherà “ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica” .
Le tabelle delle menomazioni medico legali e psicologiche di valutazione del danno biologico alla integrità psichica e fisica dovranno parallelamente essere stabilite e proposte dalla Presidenza del CdM ma il ddl non dà a questo proposito alcuna indicazione di riferimento.
E' da auspicare che la medicina legale italiana e la psicologia tramite le società scientifiche di riferimento ottengano la necessaria attenzione di riferimento per una tabella delle menomazioni che rispetti la evoluzione scientifica dell'ultimo decennio.
URGENZE E CONTATTI TELEFONICI (articoli: 0)
Chiamare al 340/2317723 oppure al 349/7784068
URGENZE E CONTATTI TELEMATICI (articoli: 0)
contatti immediati all'indirizzo studio@modernlaw.it
Responsabilità medica per danno derivante da intervento di chirugia estetica (articoli: 0)
Danno alla persona e responsabilità medica. La colpa rilevabile nella chirurgia estetica.
La legge 189/2012 prevede che l’esercente una professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida ed a buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente di colpa lieve .
Con la sentenza 47265 del 2012 la Corte aveva assolto un chirurgo estetico che aveva causato dopo l’intervento sofferenze ed inestetismi al paziente.Tanto in quanto il danno estetico non veniva considerato “malattia”.
Con la sentenza 2347 del 22 gennaio 2014, invece, la Corte ha escluso la applicabilità del decreto Balduzzi ( legge 189/2012 che ha depenalizzato la colpa lieve) al chirurgo condannato per lesioni gravi a seguito di un intervento volto ad eliminare un pregiudizio estetico.
La Corte inquadra nel concetto di malattia i 40 giorni di gravi sofferenze fisiche e psichiche del paziente causate dall’intervento di chirurgia estetica che non solo non aveva dato i risultati prodotti ma aveva provocato ulteriori pregiudizi alla zona del corpo operata.
La Corte pertanto prende atto della distinzione operata dal legislatore, in tema di responsabilità medica, tra colpa lieve e colpa grave e comunque valorizza la effettiva operatività e applicazione di linee guida e pratiche terapeutiche virtuose, precisando anche che il “consenso informato” del paziente rappresenta la condizione di liceità dell’intervento e non certo una scriminante .
.
A cura della redazione di www.modernlaw.it are@ risarcimenti