Inquadramento sistematico del vizio di mente nel processo penale e nella
psichiatria
La capacità di intendere e di volere.
" Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
reato, se al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”
"E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.
L’art. 85 del codice penale
stabilisce la condicio sine qua non
un soggetto ( agente) possa essere sottoposto a processo ed essere
eventualmente punito per un fatto previsto dalla legge come reato: il soggetto
deve essere capace di intendere e di volere.
" L’imputabilità indica la capacità di agire nel diritto penale,
l’idoneità a rispondere penalmente di un fatto " ( Bruno Cassinelli , Storia della pazzia
pag. 497) .
Si ha imputabilità quando il
soggetto è capace di compiere una scelta, quando la sua volontà è libera e
capace di discernere il male dal bene e di operare secondo di conseguenza.
Se la volontà è coartata da un
vizio, l’agire del soggetto non è libero ma è sottomesso .
La volontà libera e normale
costituisce l’insieme delle condizioni psichiche che il codice penale richiede
per addebitare all’agente la sua azione.
Capacità di intendere e di volere
deve intendersi in senso scientifico come capacità di intendere e di volere
normalmente.
Il Mantovani nel suo manuale di
diritto penale fornisce le seguenti
definizioni di capacità di intendere e capacità di volere.
Per capacità di intendere viene in rilievo "l’attitudine del soggetto non solo a conoscere la realtà esterna, cioè
che si svolge al di fuori di lui, ma a rendersi conto del valore sociale,
positivo o negativo, di tali accadimenti e degli atti che egli compie”.
Per capacità di volere viene in
rilievo la " attitudine del soggetto ad
autodeterminarsi in modo autonomo tra i motivi coscienti in vista di uno scopo,
volendo ciò che l’intelletto ha
giudicato di doversi fare, quindi, adeguando il proprio comportamento alle scelte fatte”.
L’accertamento della capacità così descritta, ha il compito di determinare
lo status di un soggetto e verificare
se lo stesso possa essere considerato penalmente capace.
Di conseguenza, la imputabilità non
è un elemento del reato ma un presupposto del reato, sicchè il suo accertamento
è preliminare ad ogni rapporto di diritto penale tra l’agente ed il fatto
giudicabile.
Attribuire un reato ad un soggetto
capace è poi il presupposto per l’applicazione a costui di una "pena”.
Infatti richiamando la previsione
costituzionale secondo la quale la pena deve consistere in trattamenti volti
alla rieducazione del condannato ( art. 27 Costituzione) è evidente che il
giudizio di colpevolezza non può essere disgiunto da un giudizio di "rimproverabilità” del fatto.
Dunque la imputabilità significa
anche assoggettabilità a pena dell’agente.
A questo punto il sistema penale individua le situazioni che
impediscono il giudizio di imputabilità e quindi, la conseguente inflizione di
una pena.
La esclusione della responsabilità
per vizio di mente nel codice penale.
L’art. 88 del c.p. recita : " Non è imputabile chi nel momento in cui ha
commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la
capacità di intendere e di volere”.
Detta norma è in stretta relazione
con l’art. 85 c.p. e costituisce la
principale deroga alla capacità di diritto penale.
Scrive il Manzini " L’infermità totale di mente, nel nostro
diritto, deve considerarsi causa di esclusione della capacità di diritto
penale, perché essa costituisce un arresto di sviluppo o disfacimento di quelle
condizioni psichiche individuali, che il diritto presuppone in coloro cui sono
dirette le norme penale”. ( Manzini, Trattato, vol. 2 pag. 113).
Sicchè la regola è la capacità, la
eccezione è la incapacità determinata da infermità.
L’infermità è uno stato patologico,
e può essere permanente o transitorio.
La infermità ricomprende le malattie
vere e proprie ma anche le anomalie psichiche e può essere sia un infermità
psichica, sia una infermità fisica purchè incidente sulla capacità di intendere
e di volere .
Ovviamente, ai fini del giudizio
sulla imputabilità, la infermità capace di incidere sulla capacità dell’agente,
deve essere ritenuta sussistente al momento del fatto.
Il vizio di mente può essere oltre
che totale, parziale.
Infatti l’art. 89 c.p. recita : " Chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare
grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde
del reato commesso, ma la pena è diminuita”.
Il condannato per vizio parziale di
mente è sottoposto anche alla assegnazione
ad una casa di cura o custodia come misura di sicurezza.
Altre due situazioni soggettive
consentono, ove accertate, l’applicazione dei principi di cui agli articoli 88
e 89 c.p. : la cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti ed il sordomutismo.
Infatti l’art. 95 c.p. stabilisce :
" Per i fatti commessi in stato di
cronica intossicazione prodotta da alcol ovvero da sostanze stupefacenti, si
applicano le disposizioni di cuia gli artt. 88 e 89 c.p.”
L’intossicazione da alcol rappresenta
la fase finale dell’alcolismo.
La intossicazione da stupefacenti
deve essere distinta in accidentale, volontaria, colposa, preordinata, abituale
cronica.
L’art. 96 c.p. poi prevede : " Non è imputabile il sordomuto ( ora "sordo”)
che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua
infermità la capacità di intendere o di volere.
Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma
non esclusa, la pena è diminuita”.
Nel sordo quindi, atteso che udito e linguaggio sono fondamentali per lo
sviluppo dell’uomo, la capacità si
considera piena e quindi occorre
accertare, caso per caso se tale stato incida o meno sulla capacità del
soggetto.
Sommaria classificazione dei
disturbi psichici incidenti sulla capacità di intendere e di volere.
In psichiatria esistono profondi
contrasti in ordine all’origine ed alla classificazione dei disturbi psichici.
Innanzitutto va chiarito che per psichiatria si intende quella branca
della medicina che si occupa delle malattie mentali che, nell’antichità e nel
medioveo erano considerate di origini sovrannaturale, divina o demoniaca.
Nell’ambito della ricerca in
psichiatria si sono sviluppati modelli ed indirizzi diversi.
La summa divisio pare essere quella tra indirizzo scientifico- naturalistico
e indirizzo dinamico.
Il modello naturalistico,
detto anche medico- biologico, si richiama alla fondazione anatomo- cerebrale e
fisiologico cerebrale della malattia mentale e pone al centro dell’attenzione
la malattia e non la persona del malato. Tale indirizzo si avvale molto dei
contributi della genetica per il ruolo della ereditarietà nella malattia
mentale.
Questo indirizzo ha costruito il vocabolario
della clinica e della nosografia, raccogliendo i sintomi in unità sindromiche
costruite in base alla loro apparenza fenomenica.
L’indirizzo psicodinamico si avvale dei contributi offerti dalla psico analisi e più in
generale della concezione psico -dinamica dell’apparato psichico, con la
valorizzazione degli aspetti psicologici ed interpersonali rispetto a quelli
medico- biologici.
Seguendo un criterio classificatorio nosografico, che
rispecchia quello classico di Schneider, i disturbi psichici possono così distinguersi
:
1)
Anomalie psichiche:
a)
Deficienze mentali;
b)
Reazioni psicogene abnormi;
c)
Nevrosi;
d)
Psicopatie;
2)
Malattie mentali o psicosi
a)
Psicosi organiche ( provocate da un
noto agente patogeno) :
-
Psicosi confusionali;
-
Psicosi da tossicomania.
b)
Psicosi endogene( cioè prive di
causa organica nota):
-
Schizofrenia;
-
Paranoia.
Considerazioni finali
Questo è il recinto procedurale e scientifico
all’interno del quale si discutono, si analizzano e si decidono mille e mille
casi di infermità al fine di valutarne la sua
incidenza sulla volontà penalmente rilevante.
Avv Filippo Castellaneta