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OMESSO VERSAMENTO IVA : la Consulta eleva la soglia di punibilità ad € 103.291,38

PENALE/ REATI SOCIETARI/ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 80 dell’  8/4/2014. Illegittimità costituzionale dell’art. 10 ter D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74:


Attesa da giorni per mettere ordine in materia di omesso versamento dell’imposta I.V.A., è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale chiamata  a decidere sulla questione di costituzionalità sollevata dai tribunali di Bologna e Bergamo, in riferiment0 all’art. 10 ter del D. Legislativo 74/2000.

Tale norma punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l’I.V.A., dovuta in base alla dichiarazione  annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Molti giudici di merito stavano rinviando la conclusione dei processi in materia di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto proprio io in attesa della pronuncia della Consulta.

I giudici remittenti avevano però rilevato che l’art. 5 del medesimo decreto n. 74 era stato modificato ( dalla Legge 14/09/2011 n. 148) nel senso di punire chi non presentasse dichiarazioni iva o irpef per importi superiori ad € 77.468,53.

Pertanto avevano paventato una "irragionevole disparità di trattamento” tra le due disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo.

Infatti, prima delle modifiche introdotte dalla Legge 148/2011 le disposizioni citate prevedevano che la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione fossero penalmente rilevanti solo nel caso di una soglia, riferita all’imposta evasa, rispettivamente di € 103.291,38 e di € 77468,53 . 

La Corte ha rilevato che al fine di rimuovere nella sua interezza la riscontrata violazione del principio di eguaglianza è necessario allineare la soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA – quanto ai fatti commessi sino al 14 settembre 2011 –alla più alta tra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifesta l’irragionevole disparità di trattamento: quella cioè della dichiarazione infedele (euro 103.291,38).

In conclusione la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 10 ter del Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta ad euro 103.291,38.



A cura della redazione di www.modernlaw.it