REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PENALISTA NELLE INVESTIGAZIONI
DIFENSIVE
Regole generali
Articolo 1 (Norme deontologiche applicabili)
1. Nello svolgimento delle investigazioni difensive il difensore osserva le
norme del Codice deontologico forense, con particolare riferimento ai
doveri di probità, fedeltà, competenza e verità, nonché le ulteriori norme
degli articoli che seguono, nel rispetto del principio di lealtà
processuale e a garanzia della reale dialettica nel procedimento.
2. Nessuna distinzione circa i doveri professionali in materia di
investigazioni difensive è consentita tra difensore di fiducia e difensore
d'ufficio.
Articolo 2 (Legittimazione alle investigazioni difensive)
1. Il difensore è legittimato a svolgere investigazioni difensive sin dal
momento della nomina senza necessità di specifico mandato ed
indipendentemente dal deposito dell'atto di nomina presso l'autorità
giudiziaria.
2. Il mandato con sottoscrizione autenticata, necessario per svolgere
l'attività investigativa preventiva prevista dall'articolo 391nonies
del
codice di procedura penale, indica i fatti ai quali si riferisce in modo
sintetico al solo fine della individuazione dell'oggetto di tale attività,
con esclusione di ogni riferimento ad ipotesi di reato.
3. La previsione del comma 2 non si applica al mandato rilasciato dalla
persona offesa dal reato.
4. Le disposizioni sull'attività investigativa preventiva si intendono
applicabili, oltre che per l'eventualità che si instauri un procedimento
penale, anche per le ipotesi:
a) che possa essere richiesta la riapertura delle indagini preliminari
dopo il decreto di archiviazione;
b) che possa essere richiesta la revoca della sentenza di non luogo a
procedere;
c) che possa essere richiesta la revisione;
d) che possano essere instaurati procedimenti davanti al giudice
dell'esecuzione o alla magistratura di sorveglianza.
Articolo 3 (Dovere di valutazione)
1. Il difensore, fin dal momento dell'incarico e successivamente fino alla
sua conclusione, ha il dovere di valutare, in relazione alle esigenze e
agli obbiettivi della difesa, la necessità o l'opportunità di svolgere
investigazioni, sia ai fini delle determinazioni inerenti alla difesa
stessa, sia per l'ipotesi di un impiego dei risultati nel procedimento,
secondo le forme, i tempi e i modi previsti dalla legge.
Articolo 4 (Direzione delle investigazioni)
1. La decisione di iniziare e terminare le investigazioni, le scelte
sull'oggetto, sui modi e sulle forme di esse competono al difensore [, in
accordo con l'eventuale condifensore].
2. Quando non svolge di persona le investigazioni e, secondo la previsione
del comma 3 dell'articolo 327bis
del codice di procedura penale, si
avvale di sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti
tecnici, il difensore dà, anche oralmente, le direttive necessarie, cui i
sostituti e tali ausiliari hanno il dovere di attenersi, fermi tutti i
loro obblighi previsti dalla legge.
3. Nel dare le direttive il difensore rammenta gli obblighi indicati al comma
2, con particolare riguardo a quelli relativi agli avvertimenti alle
persone con le quali occorre conferire, agli accessi ai luoghi e alla
ispezione delle cose, alla eventuale redazione di verbali, al segreto
sugli atti e sul loro contenuto, nonché a quello di riferirgli
tempestivamente i risultati dell'attività svolta.
4. Ai fini dell'esercizio dell'incarico il difensore dà ai sostituti e agli
ausiliari le informazioni necessarie e può fornire a essi, anche
nell'ipotesi di segretazione dell'atto, copie di atti e documenti, in ogni
caso con vincolo di segreto.
5. L'incarico agli investigatori privati e ai consulenti tecnici è conferito
con atto scritto, nel quale, fermo quanto previsto al comma 3, il
difensore indica i loro doveri di:
a)osservare le disposizioni di legge, in particolare quelle sulle
investigazioni difensive e sulla tutela dei dati personali;
b)comunicare le notizie e i risultati delle investigazioni e
rimetterne l'eventuale documentazione soltanto al difensore che ha
conferito l'incarico o al suo sostituto;
c)salva specifica autorizzazione scritta del difensore, rifiutare ogni
altro incarico relativo o connesso alla vicenda alla quale attiene
quello conferito.
Articolo 5 (Informazioni preventive tra difensore e persona assistita)
1. Nell'ambito dei rapporti informativi con la persona assistita al fine di
coordinare la difesa tecnica e l'autodifesa, il difensore, oltre ad
attingere eventuali notizie utili per apprezzare la necessità o
l'opportunità di svolgere investigazioni difensive, valuta la esigenza di
comunicare tempestivamente alla persona medesima tale apprezzamento, anche
con riguardo alle spese prevedibili per le relative attività.
Articolo 6 (Dovere di segretezza, limiti di utilizzazione, conservazione della
documentazione)
1. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti
delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia
uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse
del proprio assistito.
2. In ogni caso, il difensore utilizza la documentazione degli atti delle
investigazioni difensive e i relativi contenuti nei soli limiti e nei
tempi in cui siano necessari all'esercizio della difesa.
3. Il difensore cura di conservare scrupolosamente e riservatamente la
documentazione, anche informale, delle investigazioni difensive per tutto
il tempo in cui egli ritiene che possa essere necessaria o utile per
l'esercizio della difesa.
Articolo 7 (Rimborso delle spese documentate)
1. E' fatto divieto al difensore, al suo sostituto, agli ausiliari e ai loro
collaboratori di corrispondere compensi o indennità, sotto qualsiasi
forma, salvo il rimborso delle spese documentate, alle persone che ai fini
delle investigazioni difensive danno informazioni o si prestano al
compimento di accessi ai luoghi, ispezione di cose, rilievi, consegna o
esame di documenti e in genere alla esecuzione di atti.
Regole per le indagini da fonti dichiarative
Articolo 8 (Ricerca e individuazione di fonti)
1. Il difensore, il sostituto e gli ausiliari incaricati procedono senza
formalità alla individuazione delle persone che possono riferire
circostanze utili alle investigazioni difensive. In ogni caso, nello
svolgimento dell'attività di individuazione di tali persone, informano
sempre le persone interpellate della propria qualità, senza necessità di
rivelare il nome dell'assistito.
2. Nello stesso modo si procede alla individuazione delle altre fonti di
prova e, in genere, delle altre fonti di notizie utili alle indagini.
Articolo 9 (Avvertimenti)
1. I soggetti della difesa, nell'informare le persone interpellate della loro
qualità, indicano la vicenda in ordine alla quale svolgono investigazioni,
senza necessariamente rivelare il nome dell'assistito.
2. Oltre quanto è previsto dal comma 3 dell'articolo 391bis
del codice di
procedura penale, invitano le persone interpellate a dichiarare se si
trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo
197 comma 1, lettere c) e d) del codice di procedura penale.
3. Inoltre, informano le persone interpellate che, se si avvarranno della
facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione
davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale
davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del
difensore.
4. Se si tratta di persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso
procedimento o in altro procedimento connesso o collegato ai sensi
dell'articolo 210 del codice di procedura penale, le informano che, se si
avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a
rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
5. Se si tratta di prossimi congiunti di un imputato o di una persona
sottoposta alle indagini, li avvertono che, anche in ragione di tale
rapporto, hanno facoltà di astenersi dal rispondere o dal rendere la
dichiarazione nei casi previsti dalla legge.
6. I soggetti della difesa possono altresì ricordare che ogni persona può
utilmente concorrere alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della
verità in un procedimento penale anche rendendo dichiarazioni al
difensore.
7. Quando i soggetti della difesa procedono con invito scritto, gli
avvertimenti previsti dalla legge e dalle norme deontologiche, se non sono
contenuti nell'invito stesso, possono essere dati oralmente, ma devono
comunque precedere l'atto.
Articolo 10 (Inviti e avvisi: casi particolari)
1. Per conferire, chiedere e ricevere dichiarazioni scritte o assumere
informazioni da documentare dalla persona offesa dal reato i soggetti
della difesa procedono mediante un invito scritto.
2. Se la persona offesa è assistita da un difensore, a costui è dato avviso
almeno ventiquattro ore prima. Se non risulta assistita da un difensore,
nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un difensore sia
consultato e intervenga all'atto.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si intende chiedere e
ricevere una dichiarazione scritta o assumere informazioni da documentare
da una persona minore. L'invito è comunicato anche a chi esercita la
potestà dei genitori, con l'avviso della facoltà di intervenire all'atto.
In caso di persona minore infraquattordicenne, ferme restando le
disposizioni precedenti, per l’assunzione di informazioni o la richiesta
di rendere dichiarazioni, il difensore potrà avvalersi della presenza di
un esperto all’uopo nominato quale consulente della difesa.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 391bis
del codice di
procedura penale, al difensore d'ufficio, nominato per l'atto, che ne
faccia richiesta, è dato un termine non inferiore a quelli previsti
dall'articolo 108 del codice di procedura penale.
5.
Articolo 11 (Rapporti tra difensore e assistito nell'ambito delle investigazioni
difensive)
1. E' fatto divieto ai soggetti della difesa di applicare le disposizioni
degli articoli 391bis
e 391ter
del codice di procedura penale nei
confronti della persona assistita.
2. Il difensore e il sostituto, anche, se del caso, con la presenza degli
ausiliari, scambiano liberamente e riservatamente con il proprio
assistito, nelle forme e nei tempi opportuni, le informazioni necessarie
ad assicurare un coordinato esercizio della difesa tecnica e
dell'autodifesa su tutti i temi ritenuti utili. Inoltre, lo consigliano e
lo assistono in relazione agli atti, orali o scritti, nonché alle scelte
che egli compie personalmente nel procedimento.
Articolo 12 (Garanzie di genuinità delle dichiarazioni)
1. Il difensore o il suo sostituto danno tutte le disposizioni necessarie per
realizzare condizioni idonee ad assicurare la genuinità delle
dichiarazioni.
Articolo 13 (Documentazione)
1. Le informazioni assunte dal difensore, secondo le previsioni degli
articoli 391bis
comma 2 e 391ter
comma 3 del codice di procedura penale,
sono documentate in forma integrale. Quando è disposta la riproduzione
almeno fonografica possono essere documentate in forma riassuntiva.
2. Nel verbale, redatto con le modalità previste al comma 1, sono
specificamente indicati i mezzi impiegati. Esso è sottoscritto da tutte le
persone presenti ed è conservato dal difensore ai sensi del comma 6
dell'articolo 3.
3. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che
ha reso informazioni né al suo difensore.
Disposizioni relative agli accessi ai luoghi, alla ispezione di cose e
agli accertamenti irripetibili
Articolo 14 (Doveri negli accessi ai luoghi e nella ispezione di cose)
1. Il difensore, il sostituto e gli ausiliari, che procedono agli atti
indicati nell'articolo 391sexies
del codice di procedura penale, anche
quando non redigono un verbale, documentano nelle forme più opportune lo
stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o
disperso.
2. Oltre a quanto è previsto dal comma 2 dell'articolo 391septies
del codice
di procedura penale, quando intendono compiere un accesso a luogo privato
o non aperto al pubblico, i soggetti della difesa, nel richiedere il
consenso di chi ne ha la disponibilità, lo avvertono della propria
qualità, della natura dell'atto da compiere e della possibilità che, ove
non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.
3. Gli avvertimenti indicati al comma 2 sono documentati almeno mediante
annotazione.
Articolo 15 (Dovere di assicurare il contraddittorio negli accertamenti tecnici
irripetibili)
1. Quando i soggetti della difesa intendono compiere accertamenti tecnici
irripetibili, a cura del difensore o del sostituto è dato avviso senza
ritardo a tutti coloro nei confronti dei quali l'atto può avere effetto e
dei quali si abbia conoscenza.
Disposizioni finali
Articolo 16
1. Sono abrogate tutte le norme deontologiche relative alle investigazioni
difensive, approvate a Catania il 30 marzo 1996.
2. Entro il 31 maggio 2002 saranno valutati i risultati della applicazione
delle presenti norme e approvate eventuali norme integrative, modificative
o soppressive.
3. Le presenti norme sono trasmesse subito al Consiglio Nazionale Forense per
tutte le determinazioni di competenza.