GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, Efficienza etilometro e investigazioni difensive
Processi per "Guida in stato di ebbrezza”.
Efficienza dell’etilometro e investigazioni difensive.
La norma dell’art. 186 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, stabilisce che "E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.
Chi guida in stato di ebbrezza è punito con sanzione amministrativa o con sanzione penale a seconda che sia accertato un valore corrispondente ad un "tasso alcolemico” superiore a determinate percentuali.
Più alto è il valore di tasso alcolemico riscontrato più grave sarà la sanzione edittale prevista.
Aggravano ulteriormente la pena prevista, alcune circostanze: ad esempio, l’aver provocato un incidente stradale, l’essere stati sorpresi alla guida in orario notturno, l’avere una età inferiore ad anni 21.
La verifica del valore del tasso alcol emico, viene effettuato, nell’immediatezza del controllo attraverso uno strumento chiamato "etilometro”.
Cos’è l’etilometro.
E’lo strumento che misura la concentrazione di alcol per analisi dell’aria alveolare espirata (espresso in milligrammi per litro di aria) in condizioni definite di temperatura e di pressione e in corrispondenza di ciascun valore di aria ispirata indica il valore del tasso alcolemico (espressa in gr/1 di sangue) ottenuto moltiplicando la misura per il fattore convenzionale 2.300”.
Per fornire dati di certezza scientifica utilizzabili in ambito giuridico la apparecchiatura in questione deve essere funzionante ed affidabile: l’etilometro deve rispondere ai requisiti stabiliti nell’allegato tecnico all’art. 379 del codice della strada omologati con esito favorevole dopo prove da svolgersi presso il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma.
Inoltre, ogni singolo apparecchio prima della sua immissione in uso deve essere sottoposto a verifica presso il citato centro e sottoposto a controlli periodici.
Fatta questa premessa, a chi spetta, nel processo penale, l’onere di dimostrare l’avvenuta omologazione dell’apparecchio e la sua verifica periodica?
Sicuramente alla Pubblica Accusa.
La difesa può, se ritiene, contestare il cattivo funzionamento dell’apparecchio oppure la mancata omologa o la mancata verifica.
Le regole relative a tale onere di allegazione compete alla difesa che deve essere pronta a documentare, però, sin dalla fase delle indagini e nel corso del giudizio di primo grado le sue asserzioni.
E’ quanto emerge da un ultimo arresto giurisprudenziale della Suprema Corte .
La IV sezione della Cassazione con pronuncia del 7.10.2020 n. 27879/20, ha affermato infatti che "l’onere di allegazione non può dirsi validamente assolto dal ricorrente che, in ordine alla validità degli scontrini dell’alcoltest in base ai quali è stato misurato il tasso alcol mico, non ha eccepito nulla in proposito e non ha sollecitato l’assunzione di alcuna prova contraria” .
La difesa dell’imputato, nel caso di specie, aveva addotto l’omessa produzione della documentazione formale attestante la idoneità dell’apparecchio, in quanto a sua richiesta formale, a distanza di un anno dal fatto, con la quale chiedeva copia del libretto metrologico, non aveva avuto risposta dal comando competente di p.g., in quanto l’apparecchio era in revisione.
La Cassazione ha ritenuto tale allegazione abbastanza "debole” per poter ottenere l’annullamento per vizio di motivazione in relazione alla efficacia probatoria dell’etilometro ed ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Per essere "validamente assolto l’onere di allegazione”, è pienamente utilizzabile lo strumento delle "investigazioni difensive” previsto e disciplinato dagli artt. 391 bis e seguenti c.p.p.
In particolare l’art. 391 quater c.p.p. stabilisce la possibilità per il difensore di inoltrare richiesta alla Pubblica Amministrazione per poter estrarre copia di atti o documenti.
Pertanto è diritto del difensore, in rappresentanza dell’accusato, accertare la omologazione e la conformità o contestarle richiedendo le verifiche opportune al Comando dell’organo di polizia intervenuta.
E’ una attività che, però deve essere tempestivamente eseguita al fine di contrastare adeguatamente le allegazioni della Pubblica Accusa e consentire al Giudice titolare i pronunciarsi in maniera completa.
Avv. Filippo Castellaneta