GIUDIZIO DI REVISIONE, NECESSITA' DI DATI ESTRINSECI RISPETTO AL GIA' VALUTATO
La mancata indicazione di dati estrinseci rispetto a quanto già oggetto di valutazione impedisce l’ammissibilità della domanda di revisione.
"LA VALUTAZIONE PRELIMINARE CIRCA L’AMMISSIBBILITA’ DELLA RICHIESTA PROPOSTA SULLA BASE DELL’ASSERITA ESISTENZA DI UNA PROVA NUOVA DEVE QUANTO MENO INDICARE UN ATO EFFETTIVAMENTE ESTRINSECO RISPETTO A QUANTO OGGETTO GIA’ DI VALUTAZIONE”.
1. La revisione penale. Natura e scopi.
Come più volte scritto e ribadito la revisione penale è un mezzo di impugnazione, straordinario, estensivo, non devolutivo e non sospensivo.
In continuità con i codici di rito previgenti, il legislatore del 1988 ha individuato all’art. 630 c.p.p. i casi in cui è ammessa la domanda di revisione:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’art. 3 c.p.p. ovvero una delle questioni previste dall’art. 479 c.p.p.;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove, che sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 c.p.p.;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altrofatto previsto dalla legge come reato.
La Corte costituzionale con la sentenza del 7 aprile 2001, n. 113 è intervenuta dichiarando l’art. 630 c.p.p. incostituzionale nella parte in cui non prevedeva «un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1 CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea» e, pertanto, ha introdotto un nuovo caso di revisione, la c.d. revisione europea.
Competente a pronunciarsi sulla richiesta di revisione è la corte di appello.
Scopo della istanza di revisione è unicamente quello di rimediare ad una ingiustizia materiale contenuta in una sentenza di condanna ed ottenere una sentenza di assoluzione in luogo della declaratoria di colpevolezza.
Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere tali- declama l’art. 631 c.p.p.- devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
2. Il supermento del vaglio di ammissibilità nella ipotesi di revisione ex art. 630 lett. c) c.p.p. . Nuove prove sopravvenute o scoperte.
Il giudizio di revisione proponibile in ogni tempo, è costituito da due fasi: una di delibazione dell’ammissibilità dell’istanza e una di merito.
La fase preliminare è deputata all’accertamento circa la sussistenza delle condizioni per la corretta instaurazione del giudizio di revisione, difatti la corte d’appello, in camera di consiglio, svolge una valutazione sommaria delle prove, con limitati poteri, al fine di verificare se gli elementi addotti siano astrattamente idonei a ribaltare il giudizio precedente e condurre ad una pronuncia di proscioglimento.
Salvo che la corte d’appello dichiari con ordinanza l’infondatezza dell’istanza (ricorribile per cassazione), a norma dell’art. 636 c.p.p. prenderà avvio la fase di merito che terminerà con l’accoglimento o il rigetto della richiesta di revisione.
L’ipotesi più frequente di richiesta di revisione è quella fondata su "prove nuove”, sopravvenute o scoperta dopo la sentenza di condanna.
Sul concetto di "nuova prova” il dibattito giurisprudenziale e scientifico è da sempre fervente.
Tuttavia alcuni punti fermi sono evincibili dal lavorio nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione.
Innanzitutto la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile, bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo ( Cass sez. VI n. 28687/2017).
Inoltre non può costituire prova nuova un elemento già esistente agli atti processuali che sia stato già valutato anche implicitamente ( Cass. SS UU. Sentenza n. 624 del 26/09/2001);
I nuovi elementi di prova, inoltre devono avere il requisito della "attualità” : "i nuovi elementi devono essere concreti ed attuali non risultando ammissibili richieste meramente esplorative, come tali finalizzate allo svolgimento di attività istruttoria propria de del giudizio di merito già concluso ( Cass. sez. V sentenza n. 24070 del 27/04/12016);
Il giudizio di revisione attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti né all’interpretazione delle norme processuali (Cass sez. VI sentenza n. 25510 del 9/01/2009).
3. Un ulteriore criterio limitativo in ordine alla ammissibilità della istanza ex art. 630 lett. c),: mancata indicazione di un dato effettivamente estrinseco rispetto a quelli già valutati.
Come è noto il giudizio penale, nei sistemi moderni, deve avere ed ha un compito di ricognizione dei datti storici portati all’attenzione del giudicante, e pertanto si parla di funzione cognitiva e non potestativa del giudizio penale.
Nel corso del processo il Giudicante riconosce e valuta una serie di dati storici e fattuali relativi alla regiudicanda.
Il raggiungimento del giudicato, in questo caso di condanna, presuppone che il giudice che hA emesso la sentenza abbia effettivamente esaminato, valutato e soppesato tutti questi fatti, indizi e dati presenti nel fascicolo processuale ad impulso delle parti.
Il Giudizio di revisione, non potendosi risolvere in un nuovo processo sugli stessi fatti, può essere innescato soltanto ove si riesca ad introdurre un dato "nuovo”, estrinseco rispetto a quelli già valutati, e non certo può risolversi in una ri-valutazione di dati già presenti agli atti.
Inoltre, quando l’elemento nuovo sia una deposizione testimoniale questa deve essere idonea a smentire, dalle fondamenta, l’impianto accusatorio posto a base della sentenza di condanna.
Quindi la nuova dichiarazione testimoniale, non assunta nel giudizi di merito, deve avere una portata tale da oscurare, falsificare i dati già acquisiti.
Ecco allora, la presenza di un "dato estrinseco” nuovo, diverso, differente rispetto a quelli già sussunti capace di sovvertire il percorso argomentativo del Giudice che lo ha indotto a ritenere la colpevolezza dell’imputato.
La Cassazione, di recente, con sentenza. 41443 del 9 ottobre 2019 ( data di pubblicazione) ha proprio specificato questi concetti.
Nel caso di specie il ricorrente non fondava la propria richiesta sul sopravvenire di elementi esterni ma invece contestava, nella istanza di revisione, la utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nell’incidente probatorio, chiedeva una diversa interpretazione delle intercettazioni telefoniche poste a presupposto della condanna e chiedeva l’escussione di due coimputati per effettuare una ricognizione di dati storici da valutare.
La Cassazione, ritenendo che il ricorso avesse a fondamento soltanto una rivalutazione critica di prove già assunte e non indicasse elementi nuovi (estrinseci rispetto al valutato) sopravvenuti o non valutati all’epoca della pronuncia, lo ha dichiarato inammissibile confermando al censura di inammissibilità della domanda già effettuata dalla Corte di Appello territoriale.
Non è ammissibile, in definitiva, per insegnamento costante della Suprema Corte, un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento oggetto di revisione.
4. Conclusioni. Le potenzialità, mai sufficientemente valorizzate delle "investigazioni difensive” di apportare dati estrinseci nuovi rispetto a quelli già valutati.
La pronuncia, sebbene solo in punto di ammissibilità della istanza di revisione, riporta all’attualità un tema non ancora sufficientemente e validamente sviluppato dagli imputati e dai loro difensori:il tema cioè del "come” apportare elementi nuovi rispetto al giudicato e naturalmente sul presupposto che questi elementi vi siano.
La Legge 397/2000 ha fornito una enorme opportunità alle difese: il terreno delle investigazioni difensive è ancora oggi, per molti aspetti inesplorato ed inutilizzato.
Posto che, per quanto scritto sopra, alle Corti non può chiedersi la rivalutazione del già valutato e giudicato, l’unica strada da percorrere è quella di portare o anche indicare, come si legge nella sentenza esaminata, altri dati "effettivamente estrinseci” rispetto ai precedenti.
Per farlo il difensore deve portare all’attenzione del Giudice della revisione dei fatti nuovi, prove documentali, dichiarazioni testimoniali o altro, in grado di elidere le certezze che il Giudice della condanna, ha raggiunto nel giudizio di cui si chiede la rescissione.
E tali dati estrinseci, se vi sono, deve essere raccolti nella maniera più trasparente e corretta possibile, garantendo la effettiva genuinità degli stessi.
Il meccanismo disegnato dall’art. 391 bis e seguenti del codice di rito penale, nel titolo VI bis del libro V, intitolato "investigazioni difensive” consente proprio ai difensori di svolgere a priori tutta una attività, in varie forme, di raccolta dati da portare all’attenzione del giudice della revisione.
E’ ovvio poi che questi dati dovranno essere valutati e quindi si saggerà la loro capacità di falsificare i dati processuali che hanno portato alla sentenza di condanna.
Ma la loro esistenza e la loro intangibilità, scaturita dal corretto uso degli strumenti predisposti per assumerli, consentiranno quanto meno al difensore attento di superare il primo scoglio del difficile percorso della revisione, ossia superare il vaglio di ammissibilità in maniera tale da riaprire comunque il dibattito processuale sulla correttezza della condanna.
Avv. Filippo Castellaneta