La difesa dell’ accusato di reati di violenza sessuale
L’ordinamento penale italiano ha previsto agli articoli 609 bis e seguenti del codice penale la disciplina precettiva e sanzionatoria relativa ai reati di violenza sessuale.
Le norme sono inserite nel titolo XII del codice – delitti contro la persona- sezione II, ossia "dei delitti contro la libertà personale” .
Questa collocazione è frutto del disposto della legge n. 66/1996 che ha modificato tutta la disciplina concernente tali reati e che, a livello sistematico, ha ricompreso tali reati nei delitti contro la libertà personale e non più, come in passato, nell’ambito dei delitti contro la moralità pubblica, recependo così i dettami della risoluzione europea n. 62 dell’11 giugno 1986.
Dopo anni di dibattito, infatti si è riconosciuto che il bene giuridico tutelato da queste norme non è il pudore sessuale, o l’onore sessuale e neanche la libertà morale della persona, ma invece, in senso più assoluto, "la libertà personale intesa in modo assoluto come libertà di autodeterminazione dell’individuo”, come specificato da Cass. Sez. III 25.03.2005 ( ric. Català Serra)
La legge n. 66 ha riunito le fattispecie relative alla violazione della libertà sessuale, legandole non con il comune denominatore della violenza (vis), bensì unificandole sotto la categoria concettuale dell’ "atto sessuale coartato”.
Praticamente vengono poste sullo stesso piano le ipotesi di violenza vera e propria con quelle di abuso e di inganno: in ogni caso il mezzo adoperato dall’agente deve essere ritenuto capace di violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima.
Nello specifico la norma base è
quella dell’art. 609 bis c.p. che
prevede e punisce la "violenza sessuale”, ossia l’azione di chi con violenza o
minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali.
La pena prevista è quella della
reclusione da 5 a 10 anni.
L’art. 609 ter c.p. prevede, poi, circostanze aggravanti quali :
1)
Età infraquattordicenne della
vittima;
2)
L’uso di armi o di sostanze (alcoliche,
narcotiche, stupefacenti) o di strumenti gravemente lesivi della salute della
persona offesa;
3)
L’aver commesso il fatto con
travisamento o con simulazione delle qualità di pubblico ufficiale;
4)
L’aver commesso il fatto su persona
sottoposta a limitazione della libertà personale
5)
Età infradiciottenne della vittima
qualora il reo sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo o il tutore;
6)
L’aver commesso il fatto all’interno
o nelle immediate vicinanze dell’istituto di istruzione frequentato dalla persona
offesa;
7)
L’aver commesso il fatto nei
confronti di persona in stato di gravidanza;
8)
L’aver commesso il fatto nei
confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato
o divorziato ovvero colui che alla stessa persona è stato legato da relazione
affettiva anche senza convivenza;
9)
Quando il reato è commesso da persona
che fa parte di una associazione a delinquere e al fine di agevolarne
l’attività;
10)
Quando il reato è commesso
con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione
delle condotte un pregiudizio grave.
In tutte tali ipotesi la pena prevista è quella della reclusione
da 6 a 12 anni.
La norma dell’art. 609 ter ultimo comma c.p. prevede poi una
particolare inasprimento sanzionatorio (da 7 a 14 anni di reclusione) se il
fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto i 10 anni di età.
L’art. 609 quater c.p.
prevede e punisce gli atti sessuali con minorenne distinguendo il caso
della vittima che non ha compiuto gli
anni 14 da quello della vittima che non ha compiuto gli anni 16 e il colpevole
sia l’ascendente, il genitore anche adottivo o il suo convivente o il tutore.
Le pene previste sono quelle dell’art. 609 bis, mentre se la
persona offesa ha meno di 10 anni si applicano le pene di cui all’art. 609 ter.
L’art. 609 quinquies c.p.
prevede punisce la "corruzione di
minorenne” e commina la sanzione da
1 a 5 anni per chi compie atti sessuali alla presenza di un minore, nonché a
chi fa assistere una persona minore al compimento di atti sessuali o le mostra
materiale pornografico al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali.
Detta pena è aumentata se il reato è commesso da persona facente
parte di una associazione ed al fine di agevolarne l’attività, se il fatto è
commesso con violenze gravi e se, ai danni di minore, ricorre un pregiudizio
grave.
La pena è ancora aumentata quando il fatto è commesso dal
genitore, da ascendente dal tutore o da altra persona che abbia con il minore
un rapporto di stabile convivenza.
L’art. 609 octies c.p. prevede
e punisce la "violenza sessuale di gruppo”,ipotizzabile
anche per la presenza di sole due persone: la sanzione edittale è da 6 a 12
anni di reclusione.
Dal punto di vista procedimentale i delitti sono punibili a
querela della persona offesa, tuttavia la stessa può esser presentata entro il
termine di 6 mesi e la "la querela proposta è irrevocabile”come prevede l’art. 609 septies.
L’art. 609 nonies
prevede in caso di condanna l’applicazione di pene accessorie particolarmente
severe quali la perdita della responsabilità
genitoriale (quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o
circostanza aggravante del reato), l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela la curatela o l’amministrazione
di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla
successione della persona offesa, l’interdizione perpetua, temporanea o superiore a 5 anni (a seconda dei casi) dai pubblici
uffici, la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.
L’art. 609 decies c.p. prevede
la necessaria ed obbligatoria comunicazione al tribunale per i minorenni quando
si procede per i reati di violenza sessuale
se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un
minorenne in danno dell’altro genitore.
L’ art.609 undecies c.p.
prevede e punisce l’adescamento di minori di anni 16 al fine del compimento dei
reati di violenza sessuale (e anche di diffusione di materiale pornografico)
Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la
fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce poste in essere
anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione.
La pena prevista è da 1 a 3 anni.
L’art. 609 duodecies c.p.
prevede un ulteriore circostanza aggravante che comporta un aumento di pena in
misura non eccedente la metà , nel caso in cui le condotte relative ai reati di
violenza sessuale, di corruzione e di adescamento dei minori siano effettuate
con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire
l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
Per completare il quadro :
L’art. 609 sexies c.p. prevede che il colpevole non possa
invocare a propria scusa l’ignoranza
dell’età della persona offesa.
L’art. 444 comma 1 bis
c.p.p., esclude la disciplina della
"applicazione di pena su richiesta” per i procedimenti per i delitti di cui
agli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p. .
L’art. 4 bis della legge 354/1975
(c.d. ordinamento penitenziario) esclude dall’applicazione dei benefici
penitenziari i condannati per i delitti di cui 609 bis , quater e octies.
La stessa norma ritiene possibile l’assegnazione al lavoro
esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione per chi
commetta il delitto di cui all’art. 609 octies (violenza sessuale di gruppo)
soltanto se il condannato collabori con la giustizia.
L’art. 4 bis comma 1 quater della legge 354/1975 prevede la possibilità di concessione di tali benefici per i condannati per i reati
di cui agli artt. 609 bis, quater, octies soltanto "sulla base dei risultati
dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per
almeno un anno anche con la partecipazione di esperti di cui all’art. 80 della
medesima legge” ( psicologi o criminologi).
L’art. 4 bis comma 1 quinquies L.
354/75 stabilisce che se i delitti di violenza
sessuale sono commessi ai danni di minorenni il magistrato o il tribunale di
sorveglianza valutano la possibilità ad un programma di riabilitazione
specifica che sia individualizzato, e quindi adattato al caso specifico e alle
esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione.
Come è facile desumere da quanto scritto sopra, l’ordinamento penale prevede una disciplina
particolarmente severa e dura per quanti sono imputati di reati di violenza
sessuale e in caso di condanna sono previste pene particolarmente severe e pene
accessorie altrettanto gravi nonché la quasi impossibilità di accedere alle misure
alternative alla detenzione.
A livello processuale difficile prevedere, per i casi controversi,
la possibilità di accedere al rito abbreviato giacchè questo significherebbe
rendere utilizzabili le denunce e le dichiarazioni rese dalla persona offesa
dal reato e rese senza la garanzia del contraddittorio, e quindi con la
possibilità che le stesse siano state formattate
in maniera tale da non lasciare scampo all’imputato.
Anche la "garanzia” dell’incidente probatorio, previsto per questi
casi dall’art. 398 comma 5 bis, non assicura pienamente le aspettative
difensive giacchè, per quanto riguarda i minori
o i maggiorenni ( comma 5 ter) in
situazioni di "particolare vulnerabilità”, l’audizione c.d. protetta limita gli
spazi difensivi non consentendo ad esempio di porre direttamente le domande al
teste (art. 498 comma 4 : "L’esame
testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti”) e quindi rendendo vana anche la più astratta
possibilità di far emergere contraddizioni attraverso domande (anche
suggestive) che possano svelare aspetti misconosciuti di tali vicende, che,
poichè per lo più si svolgono nelle mura domestiche o in luoghi appartati e quindi
lontani dalla percezione visiva o auditiva di altri, non sono spesso oggetto di
testimonianza da parte di persone "terze”.
Inoltre ai sensi dell’art. 498 comma 4 ter quando si procede per i
reati di cui agli artt. 609 bis, ter, octies c.p., l’esame del minore vittima
del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato
su richiesta sua o del suo difensore
mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto
citofonico.
Anche questa eventualità rende più difficoltoso il lavoro del
difensore.
2. Il ruolo del difensore
dell’imputato.
Il ruolo del difensore che assiste l’imputato è particolarmente
difficile e delicato ed a volta, diciamolo pure, improbo di effetti positivi
per il cliente .
Il difensore deve essere conscio di questo ed inoltre considerare
che :
1)
Nei confronti dell’imputato, anche
se innocente, vi sarà un muro di diffidenza se
non di ribrezzo da parte di tutti gli altri protagonisti del processo
giacchè il reato ipotizzato è di particolare riprovevolezza;
2)
Le dichiarazioni contenute in
denuncia o rese nel corso delle indagini dalla persona offesa o dai testi a
carico sono quasi sempre di tale "intensità accusatoria” da sconsigliare il
ricorso a riti alternativi se si ha intenzione di falsificarle o comunque di chiarirle;
3)
La scelta dibattimentale presuppone
che a quel tipo di processo debba dedicarsi molto tempo e molte energie al fine
poter migliorare la situazione complessiva del rappresentato, e fare in modo
che il Tribunale possa giungere ad una valutazione "diversa” da quella
rappresentata dall’accusa.
Per affrontare tali problematiche il difensore a mio parere deve :
1°) essere "convinto” di assumere la difesa e di non
incorrere mai in pretesi "sensi di colpa” o di dubbi giacchè vittime del reato
possono essere minori o persone deboli e indifesi (vi sono avvocati che non
assumono mai queste difese proprio perché non se la sentono di difendere chi
magari ha abusato di un minore di età): quindi consapevolezza del ruolo difensivo
ben sapendo che si potrebbe difendere un innocente ma anche un colpevole che
debba scampare a "pene vendicative" e che ha diritto comunque ad un "giusto
processo”.
2°) Valutare dettagliatamente gli atti processuali messi a
disposizione della difesa con l’avviso conclusione indagini e con la
richiesta di rinvio a giudizio, e nel
caso in cui si ritiene che interrogando personalmente la p.o. alcuni
"particolari” possano essere rivelati in maniera "diversa” presentare, ai sensi
dell’art. 438 comma 5, una richiesta di abbreviato condizionato all’esame della
persona offesa e chiedere di far interrogare l’imputato dal GUP al fine di
meglio chiarire i fatti. Questa scelta potrebbe generare un chiarimento utile
alla tesi difensiva e, in caso contrario, comunque produrre un trattamento
sanzionatorio più mite per effetto della diminuzione prevista per il rito.
3°) svolgere sempre investigazioni difensive ai sensi degli artt.
391 bis e ss. C.p. al fine di raccogliere elementi utili alla difesa.
Ascoltare testimoni che possano riferire qualche circostanza
sconosciuta ed importante o che addirittura abbiano assistito agli episodi
contestati e possano fornire una versione diversa, raccogliere documenti e
testimonianze sulla attendibilità dei testi di accusa o magari produrre copie
di comunicazioni tra imputato e persona offesa che potrebbero gettare luci
"diverse” sulla condotta del nostro patrocinato, ci aiuterà ad arrivare al
dibattimento più preparati e quindi più tranquilli e determinati a far valere
le tesi difensive.
In ogni caso ove il materiale raccolto non sia sufficiente a far
escludere la colpevolezza dell’imputato potrebbe essere utile per far applicare
ai giudicanti la ipotesi di cui all’art. 609 bis ultimo comma ossia la "minore
gravità” e determinare un notevole ridimensionamento del trattamento
sanzionatorio o far scattare l’applicazione di attenuanti.
Altra valutazione importante che il difensore deve compiere è
quella relativa al tema centrale del processo ossia al punto "nodale” della
causa.
Se ad esempio il tema centrale è la asserita violenza corporea
sarà necessario ed indispensabile nominare un consulente medico che possa
stabilire la compatibilità delle lesioni della vittima con la contestata
violenza.
Se invece la questione principale verte sul "consenso”, decisive
saranno le risultanze delle investigazioni difensive che possano meglio far
comprendere i rapporti intercorsi tra vittima e imputato. Ed in questo caso sarà
anche fondamentale, se si svolge a dibattimento e non con un incidente
probatorio, l’esame ed il controesame del teste persona offesa e degli altri
testi da parte del difensore.
Se, ancora, punto focale è il "riconoscimento” dell’imputato da
parte della vittima sarà necessario curare con grande attenzione le modalità
del riconoscimento, occorre fare in modo che la persona offesa fornisca
quanti più dettagli è possibile sulla
sagoma, sul viso, sui particolari (anche del vestiario) dell’aggressore in
maniera tale da poter poi adeguatamente confutare la mancanza di detti segni
identificativi sul nostro cliente.
In tutte le vicende, comunque, nelle quali occorra approfondire
conoscenze tecniche o scientifiche che chiariscano particolari importanti della
dinamica di fatti e condotte oggetto di contestazione, sarà indispensabile
nominare un consulente tecnico che coadiuvi il lavoro del difensore.
Tanto sul presupposto che nel processo penale confluiscono sempre
più spesso le risultanze di varie discipline scientifiche.
Questi sono alcune delle possibili scelte che il difensore
dell’imputato accusato di un reato di violenza sessuale potrebbe trovarsi a
compiere nel corso del procedimento.
Esse non sono affatto esaustive stante la notoria disparità di
casi che quotidianamente la realtà sottopone agli operatori del diritto e la
consapevolezza che ogni "caso” è dissimile dall’altro anche per la personalità
dell’imputato, ossia del proprio cliente, che l’avvocato è tenuto a perlustrare
unitamente alle altre questioni : un cliente mite e capace di porsi in maniera
"adeguata” nei confronti di chi lo deve giudicare può essere di grande aiuto al
difensore, a differenza del cliente arrogante che vuole dimostrare la "sua” verità
a tutti i costi e complica il difficile lavorio del penalista.
Anche queste valutazioni sono necessarie per una difesa quanto più
efficace possibile e che non dimentichi mai di "difendere" ispirandosi alla lealtà processuale.
Avv Filippo Castellaneta