La semi infermità che elimina il dolo.
Quando la semi infermità (vizio parziale di mente) esclude comunque il reato.
Il delitto deve essere voluto dall’agente nel pieno delle sue capacità intellettive e cognitive.
"Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato , se non l’ha commessa con coscienza e volontà” declama l’art. 42 del codice penale.
In alcuni casi è interessante accertare la influenza che può avere sulla volontà, la semi infermità ossia il vizio parziale di mente disciplinato dall’art. 89 c.p..
Come è noto la infermità totale, disciplinata dall’art. 88 c.p. esclude la imputabilità e quindi la punibilità della persona.
La semi infermità, invece, sussiste in capo a chi aveva, al momento della commissione del fatto, uno stato di mente tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere.
La semi infermità non genera inimputabilità ma viene considerata come una attenuante in grado di diminuire la pena.
Tuttavia bisogna accertare quali siano i rapporti tra vizio parziale di mente e dolo: la semi capacità di intendere di volere può anche escludere il dolo.
A parere di chi scrive anche il soggetto semi infermo non ha una rappresentazione completa della realtà e quindi non ha una coscienza e volontà indenni dall’intervento di fattori esterni: sicchè in tali casi la indagine sulla sussistenza dell’elemento soggettivo deve essere più approfondita e specifica e la condanna dovrebbe basarsi su un accertamento più "particolare” quanto all’elemento soggettivo del reato.
Ma i Tribunali e le Corti sono poco propensi a ritenere lo stato patologico di "vizio parziale di mente” in grado di influire sull’elemento psicologico del reato escludendolo.
Un precedente importante però, in senso più garantista, si rinviene proprio in tema di reato di violazione degli obblighi familiari
La Cassazione sezione VI con sentenza n. 34333 del 23.09.2010 escluse il dolo del reato di cui all’art. 570 c.p. e assolse l’imputato così ribaltando il giudizio dei Giudici di merito.
L’imputato che, nel caso di specie, era stato dichiarato semi infermo, era una persona imputata del reato di cui all’art. 570 c.p. perché aveva fatto mancare i mezzi di sostentamento ai propri figli.
In tal caso i Giudici Supremi ritenendo che lo stato patologico avesse influito in maniera determinante sul comportamento incriminato, ritennero di escludere il dolo e quindi di assolvere l’imputato.
Nel caso specifico il ricorrente era affetto da disturbo paranoide e nel concreto era portato a seguire sempre i suoi figli per strada affinchè non gli succedesse loro qualcosa, ma dimenticava di corrispondere il dovuto per il mantenimento: La Cassazione ha ritenuto che agisse senza dolo ed ha annullato la sentenza di condanna.
In quel caso a condotta dell’imputata era espressiva non di una volontà di far mancare i mezzi di sostentamento ai figli, ma di una volontà fuorviata da fattori esterni e quindi non piena e incapace di corroborare l’elemento soggettivo del reato.
L’insegnamento che offre questo pronunciamento è che occorre dimostrare, nel caso specifico e di volta in volta, come la semi infermità abbia influito in maniera determinante sulla formazione dell’elemento psicologico del reato.
Ovviamente è la difesa dell’imputato che dovrà valorizzare i comportamenti dell’assistito evidenziando quegli aspetti che possano far ritenere lo stato patologico non totalmente invalidante, ma capace di elidere l’elemento psichico del reato.
Avv. Filippo Castellaneta