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MOBBING E TUTELA PENALE. Una recente sentenza del Tribunale di Perugia.

MOBBING E TUTELA PENALE. Una recente sentenza del Tribunale di Perugia.
Il reato di maltrattamenti in ambito lavorativo. Quando è possibile la condanna. Un sentenza di merito del Tribunale di Perugia.

1.Premessa storica.
Mobbing è un termine che deriva dall’inglese [to] mob, ossia «assalire» e utilizzato in ambito lavorativo per indicare quei fenomeni di prevaricazione, vessazione, persecuzioni, pressione psicologica nei confronti di un collega o di un subalterno.
Fu lo psicologo tedesco Heinz Leymann a parlare per la prima volta di mobbing come condizione di persecuzione nel contesto lavorativo, sulla base di un’analogia da lui stesso individuata tra il comportamento aggressivo attuato dagli uccelli e quello adottato nell’ambiente lavorativo. 
In Italia, invece, fu lo psicologo del lavoro Harald Ege, fondatore nel 1996 della prima associazione italiana contro mobbing e stress "Prima”, a far conoscere il termine mobbing, definendolo come un insieme di comportamenti aggressivi e vessatori, adottati ripetutamente da colleghi o superiori sul posto di lavoro.

2. La tutela penale del mobbing nell'ordinamento penale italiano. I presupposti per la sussistenza del reato.

Nel nostro codice penale non vi è traccia di una specifica norma incriminatrice per contrastare la pratica del mobbing in ambiente lavorativo, che si sostanzia in una condotta che si protrae nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del lavoratore.
La possibilità di esperire una azione per mobbing in ambito lavorativo, è possibile davanti al Tribunale Amministrativo, per i lavoratori del pubblico impiego, o presso il Tribunale civile del lavoro, per tutti gli altri lavoratori.
Il dipendente che ritiene di essere stato sottoposto a ripetute vessazioni e quindi di aver subito un nocumento dall'azione del suo sovraordinato o del suo datore di lavoro potrà esperire, in quegli ambiti una azione risarcitoria per danni.
Per la sussistenza del mobbing, secondo la Giurisprudenza del Consiglio di Stato, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi quali la molteplicità e globalità di comportamenti, l'evento lesivo della salute psico fisica del dipendente,, il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psico fisica del lavoratore e infine l'elemento soggettivo ossia l'intento persecutorio (Cons di Stato 16.4.2015 n. 1945).

In assenza di una specifica condotta incriminatrice le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente  e finalizzate alla sua emarginazione possono integrare il delitto di "maltrattamenti in famiglia" previsto e disciplinato dall'art. 572 c.p. .

 Infatti l’art. 572 c.p. punisce il reato di maltrattamenti in ambiente familiare, estendendone, però, la tutela a quelle relazioni che si esplicano al di fuori di tale ambito, a quei soggetti sottoposti ad altrui autorità o affidati ad un terzo per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte. 

Condizione essenziale, però, perché possa venire in essere il reato de quo in ambito lavorativo, è che il rapporto intercorrente tra preposto e lavoratore soggetto all'autorità del primo abbia natura para-familiare, cioè caratterizzato da relazioni intense ed abituali, e dalla fiducia del soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. 

Sul punto la Cassazione sezione VI con sentenza n. 28603 del 3 luglio2013, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva assolto il direttore dell'area territoriale di una azienda accusato di maltrattamenti sul lavoro ai danni di un funzionario amministrativo di una filiale.
La Cassazione pur riconoscendo la sussistenza di alcuni comportamenti discriminatori quali ingiuste ed aspre critiche alla professionalità del sottoposto gerarchico ha escluso la sussistenza della fattispecie penale in quanto l'ambito lavorativo era generalmente connotato dall'instaurazione di un rapporto distaccato e formale, "le cui modalità di esecuzione comunque consentivano al dipendente di avvalersi di un complesso di garanzie idonee a reagire alle ingiuste offese subite," anche perché il rapporto di lavoro era inglobato in una azienda di dimensione multinazionale dotata di complessa articolazione strutturale.

3. La necessaria presenza di un rapporto para-familiare tra preposto e lavoratore. Una decisione del Tribunale di Perugia.

Il Tribunale penale di Perugia, in composizione monocratica, di recente è stato chiamato a pronunciarsi, nella causa penale di primo grado, su una molteplicità di condotte lesive della persona, integranti il delitto di cui all’art. 572 c.p., commesse in costanza di un rapporto di lavoro.
Nel caso di specie il datore di lavoro poneva in essere, secondo la impostazione accusatoria  «reiterate condotte di violenza, minaccia, sopraffazione ed atti di disprezzo e vessazione, idonei ad infliggere continue sofferenze fisiche e morali ed a imporre alla stessa un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile» nei confronti del lavoratore.
Il Tribunale perugino, con lunga e articolata motivazione (sentenza inedita del 17.02.2021)  dopo aver reso noto come sulla scorta degli approdi giurisprudenziali sia stato possibile inquadrare il fenomeno di mobbing nella fattispecie penale di cui all’art. 572 c.p., definisce il mobbing un «fenomeno, al suo interno molto variegato, consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito (mobbing ambientale) o dal suo capo (mobbing gerarchizzato), caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere o discriminare la vittima dal gruppo o indurla all’autolicenziamento».
Sulla base di tale definizione è dunque possibile ricavare quelli che sono i presupposti necessari per la configurazione del reato: sussistenza di ripetute condotte vessatorie, posizione di superiorità gerarchica rivestita dal soggetto attivo nell’ambiente lavorativo, esistenza di un rapporto soggetto attivo-passivo di natura para-familiare.
Il giudice di merito ricorda che, trattandosi di un reato di mera condotta, la condotta materiale può manifestarsi attraverso una pluralità di comportamenti (calunnie o diffamazioni sistematiche, offese personali, pressioni e molestie psicologiche, atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, ecc.) che possono, se esaminati singolarmente essere anche leciti, ma acquistano rilievo penale se considerati nella loro complessità.
Come su accennato, la giurisprudenza di legittimità richiede ai fini della configurabilità del reato che il soggetto attivo rivesta una posizione di superiorità gerarchica all’interno dell’ambiente di lavoro rispetto al soggetto nei cui confronti vengono poste in essere le condotte persecutorie. Ma ciò non è sufficiente, in quanto, come afferma la Suprema Corte e riprende il giudice di merito condividendone pienamente l’interpretazione, «le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetta "mobbing”) possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia» (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 14754/2018).
Quanto alla para-familiarità dell’ambiente, il giudicante afferma che in questi «si instaura un rapporto che non è limitato alla esecuzione di una prestazione lavorativa, ma che coinvolge la persona in un rapporto di fiducia personale verso il datore di lavoro: tale rapporto deve essere protetto dagli abusi del superiore, perché l’offesa verso il subordinato è in grado di incidere in maniera profonda sulla dignità e sull’equilibrio psicologico ed emotivo del lavoratore».
Per il giudice i requisiti richiesti ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 572 c.p. risultano pacificamente sussistenti nel caso sottoposto al suo giudizio. 
Oltre alla mirata reiterazione delle plurime condotte poste in essere dal datore di lavoro che, valutate complessivamente, hanno portato in luce l’ostilità nei confronti del lavoratore, abitualmente mortificato e isolato dall’ambiente lavorativo e pertanto rilevanti penalmente, le condotte vessatorie venivano perpetrate in un ambiente di piccole dimensioni (circa 48 mq) e nel quale lavoravano contemporaneamente, al massimo, tre dipendenti e ciò basta al giudice per affermare la sussistenza del requisito della para-familiarità (che dipende soprattutto dalle dimensioni dell’ambiente lavorativo) per l’integrazione del reato. A riprova della connotazione dell’ambiente come para-familiare vi è l’emersione, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, dell’esistenza tra le parti di un rapporto, scrive il giudice, «particolarmente stretto, di affetto e di amicizia» che solo un ambiente di piccole dimensioni avrebbe potuto far sorgere.
Nel caso in esame è indubbio, a detta del Tribunale, che le condotte, di cui è palese l’intento vessatorio e specificatamente descritte nel capo di imputazione, abbiano generato nel lavoratore un disagio continuo «incompatibile con normali condizioni di lavoro ed esulante da mere violazioni di tipo contrattuale» tali da causare danni psicologici, da cui ne è derivata l’assunzione di psicofarmaci. Certamente tale elemento assume rilevanza, ma, come ricorda e scrive il giudicante, ai fini dell’integrazione del reato non è richiesto il perseguimento di una finalità specifica, essendo «sufficiente il dolo generico, ovverosia la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuativo ed abituale»; difatti, nel caso in questione, per il giudice vi è una manifesta consapevolezza dell’imputata quanto alla creazione dell’ambiente lavorativo abitualmente avvilente, rilevabile dalla abitualità delle condotte ingiuriose, minacciose e anche dalle percosse poste in essere con il fine precipuo, abusando della condizione di supremazia, di emarginare il lavoratore, escludendo che tali condotte possano rientrare nello ius poenitendi proprio del datore di lavoro. 
Sulla base delle considerazioni esposte, il Tribunale di Perugia ha ritenuto sussistente il reato e condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 572 c.p., in quanto sussistenti tutti i presupposti per l’integrazione del reato. 

4.Conclusioni

In assenza (ed in attesa?) da parte del legislatore di una norma penale regolatrice di una fattispecie oggetto di tutela penale specifica, è la giurisprudenza che sta facendo scuola ed ha costruito la figura del "mobbing penalmente rilevante".
Due considerazioni: la prima è che, confrontando i requisiti richiesti in sede civile amministrativa e quelli richiesti in sede penale, i primi sembrano più "strutturati e specifici", non foss'altro per la dimostrazione delle lesioni psico-fisiche subite a causa del comportamento  vessatorio.
La seconda è che la necessità della esistenza di un rapporto parafamiliare per la sussistenza del reato, comporta che comportamenti egualmente riprovevoli e suscettibili di sanzione penale ricevono differente attenzione da parte del Magistrato penale che finisce con il pregiudicare soprattutto la posizione di quei piccoli imprenditori titolari di aziende di modeste dimensioni.

Avv. Filippo Castellaneta con al collaborazione della dott.ssa Rosmina Nanna (praticante avvocato).