Affidamento in prova e pene accessorie
La pena accessoria può essere sospesa se pregiudica il percorso di reinserimento del condannato affidato in prova al servizio sociale.
Il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Bari ha di recente adottato una decisione che conferma come la esecuzione della pena deve sempre essere ispirata a due capisaldi:
a) Applicazione di modalità di esecuzione della pena che tendano alla rieducazione del reo (principio discendente dall’art. 27 della Costituzione)
b) Individualizzazione del trattamento (principio discendente dall’art. 1 della Legge 354/1976 ).
Ne discende che deve essere favorito il reinserimento del condannato e rimosso ogni ostacolo che possa impedire il percorso di recupero.
Nel caso di specie la persona sottoposta ad esecuzione penale, era stata condannata per i fatti di cui all’art. 73 DPR 309/1990.
Con la sentenza accessoria gli era stata applicata la sanzione accessoria del "ritiro della patente” per anni due previsto dall’art. 85 DPR 309/1990.
Dopo la notifica dell’ordine di esecuzione il condannato aveva chiesto di essere affidato al servizio sociale in quanto titolare di una ditta edile che gli consentiva di effettuare lavori in vari cantieri e quindi di effettuare un concreto reinserimento dopo un non breve periodo di carcerazione.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva concesso la misura stabilendo gli orari in cui l’affidato poteva uscire fuori della propria abitazione per esigenze lavorative: l’affidato si muove con mezzo proprio e utilizza mezzi aziendali per il lavoro in vari cantieri guidando personalmente l’autovettura ed altri mezzi di movimento.
Nel frattempo gli organi di P.g., in esecuzione della sentenza e dovendo applicare la pena accessoria di cui all’art. 85 DPR 309/90 chiedono la restituzione della patente, ma l’affidato a sua volta chiede al Magistrato di Sorveglianza competente di sospendere tale pena accessoria perché in evidente conflitto con quanto disposto con l’ordinanza di affidamento che appunto consentiva l’utilizzo dei mezzi automobilistici per l’attività lavorativa.
Nella ipotesi di applicazione della pena accessoria e di ritiro della patente, l’affidato che stava procedendo in maniera positiva nel percorso di reinserimento, avrebbe visto compromesso il trattamento volto al completo reinserimento sociale.
La difesa sottolineava altresì che la ratio della norma accessoria del "ritiro della patente” era da ricercarsi nel pericolo di fuga supposto al momento della irrogazione della pena, e che tale pericolo era ora vanificato dall’intervenuto provvedimento di "affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Legge 35471976” che aveva valorizzato in senso positivo il comportamento del richiedente concedendogli la misura alternativa "più ampia” prevista dal nostro ordinamento penitenziario.
Il Magistrato di Sorveglianza, "constatata la necessità dell’utilizzo della patente di guida per lo svolgimento dell’attività lavorativa” ha sospeso la esecuzione della pena accessoria "salva revoca della misura alternativa in corso”: ossia se l’affidato continua a rispettare le regole e le prescrizioni potrà continuare a guidare automezzi al fine di svolgere il lavoro che è perno centrale dell’ Istituto dell’ affidamento in prova.
Naturalmente l’esito positivo dell’affidamento comporterà a estinzione del reato.
A cura della redazione di www.modernlaw.it