ARE@ Risarcimenti/ dal 4/7/14 aggiornati gli importi per danno biologico
Sulla gazzetta ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20/6/14 con il quale si è disposto lì’aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità provocate a seguito di incidenti stradali o nautici.
Pertanto gli importi indicati nell’art. 139 comma 1 del codice delle assicurazioni, rideterminati con decreto ministeriale del 6/06/13 vengono nuovamente aggiornati.
Nel dettaglio :
€ 795 e 91 centesimi per quanto concerne il primo punto di invalidità previsto dalla lettera a) del citato art. 139 codice assicurazioni ( per postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento).
€ 46 e 43 centesimi per quanto riguarda ogni giorno di inabilità assoluta disciplinata dalla lettera b) del medesimo articolo ( danno biologico solo temporaneo).
In caso di inabilità temporanea inferiore al 100% la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ogni giorno;
In caso di danno permanente l’importo determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5 % per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno.
A cura della redazione di www.modernlaw.it ( studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO).