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RISARCIMENTI / Le tabelle di liquidazione del danno vanno indicate con il primo
atto .
Qualsiasi richiesta risarcitoria deve contenere, sin dal principio, la esatta indicazione delle tabelle di liquidazione che il richiedente intende far applicare per la determinazione effettiva e la liquidazione del pregiudizio economico, materiale e morale subito.
Come è noto le cosiddette
"tabelle milanesi”, ossia quelle predisposte dal Tribunale civile di Milano sono un punto di riferimento
nazionale e sono largamente applicabili.
La richiesta risarcitoria,
tuttavia, deve far espresso riferimento alle tabelle di cui si invoca la
applicazione e tale indicazione non può essere modificata in corso di causa.
Tanto
ha stabilito la III sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n.
15909 deposita l’11.7.2014.
Il danneggiato richiedeva, con
il ricorso per Cassazione, la possibilità di applicare, per quantificare il
danno, le tabelle milanesi, in luogo di quelle in uso nel "triveneto” in quanto
riteneva le prime più congrue e più favorevoli.
La
Corte di Cassazione ha respinto questo motivo del ricorso sostenendo che l’adozione
di particolari tabelle, ritenute più congrue per la quantificazione delle somme
risarcibili, non può essere fatta valere, per la prima volta, nel giudizio di
legittimità, ma è un rilievo e una
contestazione che andava fatta nei precedenti giudizi di merito.
A cura della redazione di www.modernlaw.it (
studio associato Castellaneta-D’Argento Milano)