Gli artt. 273 e 274 c.p.p. , come oggi
formulati, stabiliscono in quali casi le libertà di una persona possono essere limitate con misure
cautelari .
E’ necessario, innanzitutto, che ricorrano "gravi indizi di colpevolezza” in riferimento ad un dato
fatto-reato, che non sussista una causa
di giustificazione del reato o di non punibilità, e che ricorrano "esigenze
cautelari” sintetizzate nelle esigenze attinenti le indagini, nel pericolo di
fuga e nel pericolo di reiterazione del reato.
L’art. 275 c.p.p. detta le regole per
scegliere la misura più adeguata al caso concreto.
Il catalogo prevede misure variegate:
dall’obbligo di dimora in una determinata città, al divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa,
all’allontanamento dalla casa familiare , agli arresti domiciliari fino
alla misura estrema : la custodia
cautelare in carcere.
L’art. 291 prevede che le misure sono
disposte su richiesta del pubblico
ministero che presenta al giudice competente (GIP) gli elementi su cui la
richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le
eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
Sulla richiesta il GIP decide con ordinanza.
La ordinanza applicativa della misura
è impugnabile entro giorni 10 dalla applicazione dinanzi il Tribunale
del Riesame ( detto della "libertà”.
Al fine evidente di porre un freno
alla applicazione tout court della misura cautelare in carcere ( circa il
40% della popolazione detenuta è in attesa di giudizio) il Governo si appresta
a presentare alla camere un decreto legge che, nelle intenzioni, dei proponenti
dovrebbe ridisegnare il sistema sopra descritto.
Infatti si vuole codificare :
-
Il diritto dell’indagato di essere
interrogato a discolpa prima della emissione della misura;
-
La
previsione che a decidere sulla libertà di una persona sia non più un Giudice
singolo (il GIP) ma un collegio di
Giudici che, per l ‘appunto, ascolterà "prima” l’indagato ;
-
La
effettiva verifica, ad opera del collegio, della gravità del reato e della
necessaria "attualità” della misura.
-
La
eliminazione del Tribunale del Riesame
e la previsione del solo ricorso di Cassazione avverso le decisioni sulla
libertà personale .
Si preannuncia una vera e propria inversione di rotta se si pensa che oggi
l’interrogatorio dell’indagato avviene
dopo l’applicazione della misura
e nel caso in cui al misura sia stata applicata e venga aggravata con una più
pesante ( ad es. dagli arresti domiciliari al carcere) non è previsto neanche,
secondo la interpretazione corrente dell’art. 294 c.p.p.,, l’interrogatorio
dell’indagato.
Da tempo i difensori
sostengono che è più conforme al nostro
sistema costituzionale (che ritiene la libertà persona inviolabile ex art. 13
Costituzione), prevedere anche in caso di aggravamento della misura cautelare,
ed anche nel caso in cui il dibattimento sia già in corso, la obbligatorietà dell’interrogatorio
di garanzia sulle circostanze poste a base dell’avvenuto inasprimento del
regime cautelare.
La sfera di garanzia
dell’art. 294 c.p.p. come quella di cui
agli articoli 274 e seguenti c.p.p., è direttamente e storicamente collegata al writ of habeas corpus sorto sin dal 1679 grazie all’iniziativa del
parlamento di Inghilterra, nonché all’articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo laddove afferma il principio che "ogni persona arrestata o detenuta…..deve
essere, al più presto, condotta davanti ad un giudice o ad un altro magistrato
designato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie”.
Nel nostro
ordinamento tali principi sono stati affermati dalla Giurisprudenza
Costituzionale ( nelle sentenze 3 aprile 1997 n. 77 e 17 febbraio 1999
n. 32 ) e dalla Corte di cassazione in varie decisioni e dalle quali emerge
il cosiddetto indirizzo "garantista- cautelare”, che oggi sembra farsi strada
nelle intenzioni del Governo con l previsione di un interrogatorio "prima” della
emissione della ordinanza cautelare.
A tal proposito, vale la pena di ricordare, che vi
è stata anche una sentenza della Corte di cassazione (sezione IV 11 luglio 2003
n. 29299 Bresciani) che ha avuto il merito
di affermare che l’interrogatorio deve essere effettuato prima
dell’aggravamento proprio per consentire al Giudice procedente di decidere
sulla base delle prospettazioni in contraddittorio, di entrambe le parti.
Poi però tale
orientamento è stato surclassato.
Oggi sembra avviarsi quella linea di tendenza
addirittura con la previsione dell’interrogatorio prima della emissione di
"ogni misura cautelare”.
In questa maniera, e
adottando tale modus procedendi si
offrirebbe al Tribunale, con la esposizione completa delle ragioni
dell’indagato, un quadro completo della situazione complessiva in ordine alla gravità degli
indizi e della esigenze cautelari.