PENALE / Addio contumacia. Si procede "in assenza" dell'imputato se la notifica è"certa".
PENALE/ Si processa l’imputato solo se ha avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico.
La legge delega n. 67/2014 ha introdotto cospicui cambiamenti in materia di contumacia, di processo in assenza dell’imputato e di procedimenti penali contro persone irreperibili.
L’istituto della contumacia non esiste più : se l’imputato non compare si verifica innanzitutto se ha avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico:
-Se nel corso del procedimento abbia dichiarato o letto domicilio o sia stato arrestato o sottoposto a custodia cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia;
-nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del processo a suo carico.
In tali casi si procede "in assenza” dell’imputato” e costui è rappresentato dal difensore.
Se la notificazione all’imputato non viene effettuata "personalmente” o non può essere effettuata il processo viene sospeso per un anno, dopo di che il Giudice richiede di effettuare nuove ricerche.
Altra conseguenza importante per i difensori è quella relativa all’estratto contumaciale: è stato soppresso, sicchè i termini per impugnare decorrono dalla data di deposito effettivo della sentenza e non dal giorno in cui la stessa – "veniva” ormai – notificata all’imputato contumace.
In definitiva : dopo la notifica dell’avvio del processo penale esclusivamente a mani proprie dell’imputato ( salvo che abbia eletto domicilio presso un luogo particolare) è il difensore a rappresentarlo per tutto il processo.
A cura della redazione di www.modernlaw.it ( studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO).