La determinazione della competenza territoriale
nei casi di truffa on-line con pagamento postepay
Sancisce l’art. 8 del codice di procedura penale che "la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è
stato consumato”.
L’art. 9 stabilisce regole suppletive per la
determinazione della competenza facendo riferimento al giudice dell’ultimo
luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.
Se tale criterio è di facile applicazione per
i reati che hanno una condotta materiale radicata sul territorio, altrettanto
non può dirsi per i cosiddetti "reati informatici” vale a dire per quei reati
commessi attraverso l’utilizzo di strumenti telematici.
Tra questi vi sono le truffe on line che possono essere commesse con svariate modalità.
Particolare
è il problema della competenza per territorio nel caso in cui la truffa sia
stata realizzata attraverso l’utilizzo della carta Postepay.
A far luce sul difficile problema della
individuazione del giudice territorialmente competente nei casi di truffa on-line, caratterizzata dal pagamento
dei beni acquistati tramite ricarica di una Carta Postepay, è intervenuto un recente provvedimento della Procura
Generale della Corte di Cassazione, il decreto n° 113 del 3 aprile 2012, il
quale ha ritenuto doversi fare riferimento, ai fini della attribuzione della
competenza territoriale, in caso di ricarica effettuata telematicamente, al luogo dal quale è stato inviato l’ordine di
pagamento.
La Corte, infatti, ha affermato che "l’operazione
con la ricarica su Carta Postepay e
con il metodo Pay-pal effettuata dalla parte offesa con l’ordine
telematico di pagamento via internet, realizza contestualmente, nel luogo in
cui essa avviene, il definitivo ed effettivo danno patrimoniale della persona
offesa nonchè l’ingiusto profitto del soggetto attivo del reato, a prescindere
dal luogo in cui la somma di denaro viene, poi, prelevata o utilizzata dallo
stesso soggetto attivo, la cui residenza o domicilio non potrebbero essere
risolutivi della determinazione della competenza territoriale, giacchè, prima di
tale criterio suppletivo, prevarrebbe comunque, secondo un ordine gerarchico,
quello di cui all’art. 9, co. primo c.p.p., ossia il luogo di consumazione di
una parte essenziale della condotta criminosa, realizzatasi con il danno
patrimoniale immediato ed irreversibile subito dalla parte offesa nel momento
in cui ha eseguito il pagamento della somma di denaro in favore dell’autore del
reato”.
Lo stesso orientamento era stato adottato
dalla Corte in due precedenti decreti della Procura Generale: il decreto n° 65 del 17 marzo 2009, in cui
si rileva che " in caso di truffa commessa ricaricando una Carta Postepay, il luogo di consumazione del
reato deve ritenersi quello in cui viene compiuta l’operazione di ricarica, e
cioè quello in cui ha sede l’Ufficio Postale utilizzato, giacchè lì si verifica
la deminutio patrimonii del soggetto
passivo con contestuale arricchimento da parte dell’agente, arricchimento
costituito dalla mera disponibilità e non già dall’effettivo utilizzo della
somma”; e il decreto n° 228 del 23
settembre 2009, in cui si sottolinea come " in tema di truffa commessa
attraverso la ricarica di una Carta Postepay,
il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene compiuta l’operazione
di ricarica, e quindi, nel luogo in cui ha sede l’ufficio postale utilizzato”.
A cura della dott.ssa De Canio Rosanna