PENALE
/ E’ appropriazione indebita utilizzare connessione internet dell’Azienda per
fini personali.
La Corte di Cassazione II sezione penale con sentenza 27528 del 25 giugno 2014 ha stabilito che integra i reati di appropriazione indebita e interruzione di pubblico servizio la condotta di chi, dipendente di una ditta privata, si appropria del collegamento via internet della ditta datrice di lavoro determinando un evidente pregiudizio economico per la società per la quale prestava la propria attività.
Il
fatto : l’imputato approfittando dell’assenza dell’addetto all’ufficio ed
avendo al disponibilità dei locali anche al termine delle attività di ufficio,
invece di provvedere unicamente alle pulizie aveva scelto di utilizzare il
computer per visitare siti pedopornografici.
La difesa sosteneva che
comunque non vie era appropriazione indebita in quanto il contratto "flat”
stipulato dalla società con la Fastweb
comportava un unico e solo costo periodico immutabile, per cui era irrilevante il numero
degli accessi effettuati e che non si era realizzata la interruzione del pubblico
servizio in quanto nessun danno
materiale era stato arrecato alla società.
La
Corte di Cassazione ha respinto il ricorso sostenendo che:
a)
Il
fatto si è sostanziato nella appropriazione delle energie costituite da impulsi
elettronici che erano entrati a far parte del patrimonio della persona offesa.
Tale condotta integra l’ipotesi di appropriazione indebita ( art. 646 c.p.) e
tale giurisprudenza è in linea con la giurisprudenza costante in tema di
peculato ( Cass. Sez. VI 26/2/2007 n. 21335) ;
b)
l’imputato distogliendo il computer dalla
gestione dell’impianto pubblico di
illuminazione comunale per destinarlo all’accesso ai siti pedopornografici, ha
interrotto per la durata dei collegamenti illeciti, il servizio di monitoraggio
svolto nell’interesse pubblico, realizzando anche il reato di interruzione di
pubblico servizio ( art. 340 c.p.)
A cura della redazione di www.modernlaw.it (
studio associato Castellaneta-D’Argento Milano)