PENALE/Esecuzione. Possibile sospendere pena per reato ostativo in caso di cumulo.
PENALE/ Esecuzione. In caso di cumulo la custodia cautelare va imputata al reato ostativo.
Nel momento storico in cui si cerca di far comprendere all’opinione pubblica che la pena non si identifica con il carcere e che le misure alternative diminuiscono il rischio di recidiva, è opportuno richiamare uno dei principi garantistici che governa la esecuzione penale: la scindibilità del cumulo ai fini della fruizione dei benefici penitenziari.
L’ordinamento appresta garanzie ineludibili a favore del condannato,
Nella ipotesi in cui una persona abbia commesso più reati, anche in continuazione, e quindi deve scontare pene detentive, la Procura competente emette un ordine di esecuzione di pene concorrenti (artt. 656 e 663 c.p.p.)
In alcune ipotesi il condannato si trova a scontare pene per reati compresi nel catalogo dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario e quindi ostative alla concessione di benefici penitenziari e pene per reati che consentono l’applicazione di misure alternative.
In alcune ipotesi può succedere che il condannato abbia scontato un periodo di "pre-sofferto” in custodia cautelare e tale periodo deve essere detratto dal cumulo.
A quale reato va imputato il pre-sofferto?
Inoltre, nella ipotesi di condanne per reati non ostativi la pena deve essere sospesa concedendo al possibilità al condannato di richiedere l’applicazione dei benefici. Nella ipotesi di reati ostativi non si fa luogo alla sospensione.
L’ordinamento però prevede che nel caso in cui nel cumulo giuridico sia inserita una pena per un reato ostativo e vi sia stato un periodo di custodia cautelare, si deve procedere ad imputare la custodia cautelare sofferta, per qualsiasi titolo, alla pena corrispondente al reato ostativo.
In tale maniera se il presofferto assorbe l’intero reato ostativo deve procedersi alla scindibilità del cumulo e anche ai fini della sospensione dell’ordine di carcerazione.
Infatti: in applicazione di tale principio deve ritenersi che possa farsi luogo alla sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656 comma 5 c.p.p., qualora pur comprendendo il medesimo anche una pena inflitta per delitto facente parte di quelli indicati nell’art. 4 bis o.p. detta pena possa considerarsi già espiata in virtù dell’imputazione della custodia cautelare sofferta per altro reato commesso successivamente (cfr. Cass 16 aprile 2013 n.23902)
A cura della redazione di www.modernlaw.it (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO).