PENALE/ Guida in stato di ebbrezza.Quando sono utilizzabili i risultati dei prelievi ematici.
PENALE/ Guida in stato di ebbrezza. Utilizzabilità dei risultati del prelievo ematico .
Per accertare il tasso etilico presente nel sangue di conducenti di autovetture è possibile effettuare il cosiddetto "alcoltest” a mezzo della strumentazione a disposizione degli organi di polizia.
Tali accertamenti, a norma dell’art. 186 coma 3 del Codice della Strada, devono essere "non invasivi” ed effettuati nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per la integrità fisica.
E’ possibile effettuare il prelievo del sangue previo consenso dell’interessato.
Anche in caso di incidente se il conducente dichiara di rifiutarsi di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario il prelievo non può essere effettuato coattivamente.
Tuttavia, nella ipotesi di ricovero ospedaliero presso una struttura pubblica e di trattamento sanitario per le lesioni occorse, i dati delle analisi sono acquisibili dalla polizia giudiziaria e utilizzabili per dimostrare la guida in stato di ebbrezza.
Lo ha chiarito Cassazione sez. IV con sentenza n. 10605 del 7 marzo 2013: in tale ultimo caso trattasi di elementi di prova raccolti attraverso al documentazione medica non è necessario acquisire il consenso del paziente.
A cura della redazione di www.modernlaw.it ( studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO)