PENALE/ Il caos sulla legittima difesa
PENALE/Il caos sulla legittima difesa.
La necessità di garantirsi il sostegno della opinione pubblica unitamente ad una ormai cronica incapacità di effettuare il necessario raccordo tra principi generali del diritto penale italiano e modifiche al codice, hanno generato il monstre denominato in gergo "legittima difesa notturna”.
Il legislatore continua a ritenere che tutto sia modificabile a piacimento e che per riabilitare una classe politica che non riesce, in tutti i campi, a dare risposte concrete al Paese, sia sufficiente consentire quello che i più urlatori vogliono : difendere la propria abitazione con le armi spianate come se vivessimo nel far west, come se la legge del più forte ( e del più armato) debba prevalere sul diritto.
L’art. 52 c.p. primo comma (scritto da maestri del diritto) recitava e recita : "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Attualità del pericolo e proporzione tra difesa e offesa: questi sono i capisaldi della legittima difesa.
Il secondo comma dell’art. 52 c.p. è stato aggiunto dalla legge n. 59/2006 e prevede che il rapporto di proporzione di cui al comma 1 sussiste in caso di violazione di domicilio e nel caso in cui l’aggredito debba difendere la propria incolumità o i propri beni
Il terzo comma dell’art. 52 c.p.(sempre introdotto dalla legge 59/2006) specifica che la norma di cui al secondo comma si applica anche all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Già questa modifica ha ampliato il concetto storico di legittima difesa venendo incontro, diciamo cosi, "alle esigenze dei tempi”.
Ora si vuole di più per esaudire la voglia di difesa urlata nei talk show (show appunto…) : consentire la possibilità di reagire "in tempo di notte” concetto vago e generico, e se vi è stata violazione di domicilio "con minaccia o inganno” difficile da stabilire se l’aggressore viene poi ammazzato.
Inoltre ,si intende modificare l’art. 59 c.p. e prevedere la non punibilità se chi ha sparato, ha errato nell’esercitare la legittima difesa e quando l’errore è la conseguenza "del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione”,altro concetto vago e generico.
In più, in maniera populistica e demagogica, lo Stato si accolla le spese legali di chi fosse indagato per aver reagito alla offesa, reale o presunta o al "turbamento psichico”.
La vaghezza, l’approssimazione regnano sovrane : quando non si rispettano i principi pure dettati dalla Costituzione tutto diventa possibile .
La proporzionalità tra difesa e offesa, è principio cui non può derogarsi facendo riferimento a concetti con temporali (la notte) o personali (turbamento psichico) ma è principio cardine dell’Istituto della legittima difesa e va valutato caso per caso.
Per non parlare poi della necessità di ribadire la sacralità della persona umana.
Nessuno vuol negare il diritto dell’aggredito di difendersi ma dobbiamo evitare che ogni aggredito si senta nel diritto di sparare sempre e comunque, anche alle ombre. Come nel far west.
A cura della redazione dello studio www.modernlaw.it degli avvocati Castellaneta & D’Argento.