PENALE/ Indizi di colpevolezza e misure cautelari
PENALE/ Gravi indizi e misure cautelari .
L’art. 273 c.p.p. prevede che la sottoposizione a misure cautelari può essere disposta soltanto se a carico dell’indagato sussistono gravi indizi di colpevolezza.
La legge n. 63/2001, cosiddetta del "giusto processo", introdusse il comma 1 bis che prevede la applicazione, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza delle seguenti norme:
art.192 comma 3 ossia che le dichiarazioni del coimputato sono valutate insieme agli altri elementi di prova che confermano l’attendibilità;
art.192 comma 4 ossia che la regola di cui al comma 3 si applica anche allimputato di un reato collegato a quello per cui si procede;
art.195 comma 7 ossia che non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’accusa;
art.203 ossia che il giudice cautelare non può utilizzare le dichiarazioni di informatori che non siano stati assunti a sommarie informazioni;
come testimoni
art,207 comma 1 ossia che il giudice cautelare non può utilizzare i risultati di intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza allosservanza delle prescrizioni previste dal codice.
Tuttavia il termine "indizi” ha significato e valore diversi a seconda che con esso si voglia fare riferimento agli elementi di prova necessari per la dichiarazione di responsabilità, oppure a indizi legittimanti l’adozione di una misura cautelare coercitiva.
Quindi, ove non vi sia prova diretta del "fatto” oggetto della incolpazione cautelare occorre comunque far riferimento a indizi e gli stessi devono essere "gravi, precisi e concordanti”.
Una sentenza della IV sez. della Cassazione del 21.6.2012 la n. 40061 stabilì per l’appunto che "ai fini dell’applicabilità di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di "prova” indiretta è necessario utilizzare il canone previsto dall'art. 192 comma laddove prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi, concordanti; ne consegue che, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento”.
Tale orientamento si anteponeva, all'epoca, ad altro (espresso con sentenza della sez. IV n. 118 del 2006) secondo il quale la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p si atteggia in maniera diversa nel giudizio cautelare e che la norma dell’art. 273 bis c..p. non richiama l’art. 192 comma 2 che stabilisce la regola che la prova di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti.
Pareva che il contrasto giurisprudenziale dovesse sfociare in una rimessione della questione alle Sezioni Unite, ma non è stato così.
L’orientamento più restrittivo negli anni successivi ha prevalso sicchè oggi la Giurisprudenza di legittimità sembra assestata sulla esclusione della regola di cui all'art. 192 comma 2 nella valutazione della gravità indiziaria necessaria per emettere una misura cautelare.
In questo ultimo solco Cass. III sezione penale n. 46594 del 18.09.2019 ha ancora una volta affermato che "gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2, ed è per questa ragione che l’articolo 273 c.p.p. comma 1 bis richiama l’art. 192 commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi”
La stessa sentenza spiega che "Ai fini dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un "giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitati”.
Come possa esservi, però un giudizio di qualificata probabilità di responsabilità se l’indizio non può essere valutato nella sua complessità, rimane un dubbio importante anche perché questa valutazione parziale genera come conseguenza la compressione del diritto di libertà della persona.
A cura della redazione del sito www.modernlaw.it