PENALE/
Esecuzione pena: il mancato risarcimento del danno non incide sulla
pericolosità del condannato.
Lo ha stabilito la Cassazione,
sez. Prima, con sentenza depositata il 16 aprile 2020, n. n.12324
La fattispecie concreta
riguardava una condanna, a carico di un imprenditore, per bancarotta per
distrazione (art. 216 RD 16 marzo 1942 n. 267) con danno per i creditori quantificato in €
750,00.
Il Tribunale di Sorveglianza di
Palermo aveva escluso la possibilità di concedere l’affidamento in prova ai
servizi sociali al richiedente ormai ottantenne ritenendo tra l’altro molto
blande le prescrizioni connesse a tale misura alternativa a fronte della
pericolosità dello stesso desunta dalla assenza di "iniziative risarcitorie” a
favore delle vittime.
La pronuncia della Cassazione
ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale: il diniego di una misura
più ampia, come l’affidamento in prova, cagionato dal rilievo negativo circa la mancanza di iniziative volte a risarcire il danno non è
conforme a legittimità.
La Pronuncia, infatti, ha
ricordato che per espressa volontà legislativa (art. 47 comma 7 della legge
354/1975) la riparazione del danno è ricompresa tra le prescrizioni applicabili
al soggetto nei cui confronti l’affidamento è disposto e comunque nei limiti
della possibilità di sostenere l’adempimento medesimo ( sez. I 21.9.16 ).
Pertanto se ne desume che la volontà del legislatore non è quella di richiedere la condotta risarcitoria
"per”l’affidamento”,ma semmai di richiederla, eventualmente, come prescrizione
"dell’affidamento” e nei limiti delle possibilità del condannato..
Sicchè, il Tribunale nella
concessione della misura alternativa deve valutare, indici diversi da quello riguardante il
mancato risarcimento del danno e apprezzare la mancanza di pericolosità del richiedente
da altre condotte.
A cura della redazione di www.modernlaw.it (
studio associato Castellaneta-D’Argento Milano).