PENALE/La recidiva non è contestabile se il reato è estinto
PENALE/La Cassazione ribadisce che l’esito positivo dell’affidamento in prova estingue ogni effetto penale della condanna.
La norma dell’art. 99 c.p. stabilisce, in linea generale l’aumento di un terzo della pena da infliggere a carico di chi, dopo essere condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro.
La norma poi prevede che la pena può essere aumentata anche fino alla metà se il reato commesso è della stessa specie di quello precedente, o anche se è commesso nei 5 anni dalla condanna precedente o durante o dopo l’esecuzione della pena
Se concorrono due di queste circostanze l’aumento di pena può essere,è addirittura, della metà.
Se poi il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, è della metà, e può essere di due terzi se la recidiva è specifica o infraquinquennale o a pena eseguita.
Come è facile notare un sistema abbastanza severo che aumenta il trattamento sanzionatorio per chi commette un nuovo reato.
Tuttavia la sussistenza di questa specifica aggravante necessita di particolare approfondimento da parte dei Giudici che devono indicare come la condotta dell’imputato sia effettivamente indicativa di una spiccata pericolosità sociale.
Sul punto valga per tutte Cass. sez. Unite del 27.5.2010 n. 35738 ric. Calibè , che ha affermato il principio di richiedere al Giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sussistenza della recidiva dovendo dare conto della puntuale verifica che "tale circostanza di natura soggettiva sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore”.
In fase di esecuzione penale altro principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, e recentemente ribadito è che "l’estinzione di ogni effetto penale determinata dallesito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva”. (Cass. SS.UU 27.10.2011 n. 5859).
Il principio è chiaro: se il condannato ha ottenuto la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e tale affidamento ha avuto esito positivo, cioè si è concluso senza infrazioni e nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza, l’effetto consequenziale è la estinzione del reato.
Sul punto Cass. sez. I del 17.01.2020 n. 1771 è dovuta ritornare, annullando così la sentenza del Giudice di merito, nella specie la Corte di Appello di Milano, che aveva fatto cattiva applicazione del principio espresso dalle sezioni Unite nella sentenza Marcianò.
La sentenza della Prima sezione penale spiega che "In ordine al rapporto tra tale circostanza soggettiva e l’estinzione dei reati per esito positivo dell’affidamento in prova, è principio recepito che l’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative e condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva. Era pertanto necessario che i giudici del merito considerassero questo profilo, onde giungere ad un giudizio di eliminazione della rilevanza di tale aggravante soggettiva. Invero alla stregua dell’art. 106 c.p., comma 2, la causa di estinzione del reato che riguarda anche gli effetti penali, come per l’appunto l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, si riflette anche sulla recidiva, escludendone ogni rilievo”.
La Corte ha quindi annullato senza rinvio provvedendo a direttamente ad eliminare la recidiva ed a rideterminare la pena espungendo la frazione di essa determinata per la non corretta applicazione della recidiva.
A cura della redazione del sito www.modernlaw.it