PENALE / Il Giudicato è sempre più "mobile” .
Se una pena è stata inflitta sulla base di una legge illegittima anche la esecuzione della stessa è da considerarsi illegittima.
Questo il succo delle motivazioni della sentenza della Cassazione n. 18821 /2013 depositate il 7 maggio 2014.
Ancora una volta si scardina il mito del
"giudicato penale” adeguandolo ai temi ed alle esigenze di giustizia: se una
sentenza è stata emanata in forza di una norma poi dichiarata illegittima può
essere rivisto il giudicato, se una condanna è stata irrogata nella misura
determinata a seguito di una norma poi dichiarata illegittima il Giudice può
intervenire e modificare nonostante la irrevocabilità della sentenza.
Il principio,
sacrosanto, si è ormai fatto strada e comporterà l’adeguamento alle pene
"legittime” di tutta una serie di sentenza emesse allorchè era in vigore ad
esempio la legge sugli stupefacenti ( dichiarata poi incostituzionale) che
prevedeva un certo trattamento sanzionatorio.
D’altronde sarebbe
ingiusto e lesivo dei diritti della persona, in primis di quello della inviolabilità
della libertà personale, consentire che un individuo venga condannato ad una
certa pena determinata in virtù di una norma illegittima, e sarebbe ingiusto
non prevedere un rimedio a ipotesi di violazione di tale principio.
Il giudicato,
quindi, diventa sempre più fluido e mobile per essere adeguato ai tempi, per
essere conforme al diritto vivente.