PENALE/ Ingiusta detenzione. Il danno alla sessualità non viene risarcito in maniera specifica.
L’art. 314 c.p. prevede che il cittadino
sottoposto a processo penale ed assolto per non aver commesso il fatto, possa
proporre, nel caso in cui abbaia subito periodi di custodia cautelare, ed entro
due anni dal giorno in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile,
domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
Per quantificare il danno risarcibile il codice di procedura penale non stabilisce alcun criterio fisso.
E’ indubbio che il protrarsi della detenzione
provoca ripercussioni anche sulla sfera sessuale della persona vittima di un ingiusto provvedimento
cautelare, impedendole di avere normali
rapporti sessuali e impedendole di procreare.
Tuttavia tale voce di danno non viene ritenuta risarcibile dalla Giurisprudenza che esclude la possibilità di prevedere una autonoma voce di danno per tale aspetto seppure ritenuto estremamente afflittivo per la persona arrestata ingiustamente.
La Cassazione, infatti, con sentenza del 14 ottobre 2010 n. 40094 ha affermato che : " non configura un danno biologico, autonomamente valutabile rispetto a quello derivante dallo stato di illegittima privazione della libertà personale, né il danno conseguente della presunta equiparazione del periodo di detenzione ad uno stato di invalidità temporanea di pari durata, né quello derivante dall’impossibilità del condannato di esprimere la propria sessualità nel medesimo periodo”.
Giurisprudenza precedente a questa ritiene che a chi abbia subito una detenzione ingiusta possa essere riconosciuta una sola voce di danno non patrimoniale ossia il danno biologico ed il danno morale insieme ( Cass. sez. IV 23 gennaiio 2009 n.21505)
Giurisprudenza notoriamente molto
restrittiva.
Il danno alla sessualità appare invece una voce degna di rilievo giacchè è noto che il periodo di detenzione, soprattutto se ingiusta, comporta privazioni ingiuste e deleterie per il fisico e la psiche che andrebbero, quanto meno, valutate caso per caso.
A cura della redazione di www.modernlaw.it
(studio legale Castellaneta &
D’Argento Milano)