PENALE
/ Cassazione : il poker on line texano non
costituisce giuoco d’azzardo.
L’art. 718 c.p. stabilisce che " chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ ammenda non inferiore a euro 206”.
Perché si realizzi la
fattispecie penale del "gioco d’azzardo” occorre che risulti preponderante
l’alea rispetto alla abilità del giocatore.
Spesso viene in rilievo ai fini
della configurabilità del reato di cui all’ art.
718 c.p. il gioco del "video
poker” o del "poker on line”.
Tra le varianti del poker on
line, vi è quella dell’organizzazione di tornei "Texas Hold’Em” che prevedono come posta in gioco esclusivamente
quella della sola quota di iscrizione, l’assegnazione di un numero eguale di
gettoni, di valore solo nominale, per ciascun giocatore senza possibilità di
entrare in gioco acquistando altri gettoni e con preventiva definizione del
premio finale.
Attese queste specifiche e concrete modalità di esercizio del gioco, la Corte di Cassazione sezione III con sentenza del 29/7/ 2013 n. 255875 ha deciso che, essendo preponderante l’abilità del giocatore ed irrilevante il fine di lucro,lo stesso non può considerarsi gioco d’azzardo.
A cura della redazione di www.modernlaw.it (
studio associato Castellaneta-D’Argento Milano)