STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE/ Reati sessuali. Pene spropositate per i fatti commessi dopo il 9 agosto.

PENALE/ Reati sessuali. Pene spropositate per i fatti commessi dopo il 9 agosto.
PENALE  / Reati sessuali: per i fatti commessi dopo il 9 agosto aumentano le pene .

Per i fatti costituenti ipotesi di "reato sessuale” commessi dal 9 agosto 2019 in poi gli indagati ed i loro difensori dovranno apprestare una attenzione maggiore e certosina nel corso della fase delle indagini e del successivo processo al fine di tutelare al meglio i propri assistiti.

Il legislatore, infatti, con l’art.  13 della legge n. 69/2019 è intervenuto modificando gli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 septies e 609 octies del codice penale, prevedendo un rialzo generalizzato delle pene: sia per la ipotesi base che per i reati aggravati.

Inoltre ha ampliato i casi di procedibilità di ufficio ed ha ampliato (raddoppiato) il termine per proporre querela: la persona offesa ha tempo 12 mesi per "rielaborare” l’accaduto e sporgere la querela e l’indagato per 12 mesi deve attendere le decisioni della presunta "persona offesa”.

L’imputato per un fatto di reato di violenza sessuale dovrà difendersi con cura ancora maggiore rispetto al passato.

In ogni caso trattandosi di norme penali sfavorevoli al reo le stesse si applicano irretroattivamente e quindi per i fatti commessi fino al giorno 8.8.2019 si applica la vecchia normativa con le previsioni punitive ivi contemplate, ma per quelli accaduti dopo quella data in caso di condanna le conseguenze saranno davvero pesanti. 

Le pene sono state aumentate in maniera sostanziosa.

La ipotesi base di cui all’art. 609 bis c.p. è ora punita da 6 a 12 anni mentre in precedenza era punita da 5 a 10 anni.

La violenza sessuale ai danni di un minore di età compresa da 10 a 14 anni è punita con una comminatoria edittale da 9 a 18 anni.

La violenza sessuale in danno di minori  di 10 anni è punita con la reclusione da 12 a 24 anni! (vale a dire la pena massima per tale reato supera la pena minima del reato di omicidio volontario!).

A tutti i primi commentatori della nuova legge appare evidente che venga violato il principio di ragionevolezza e siano ipotizzabili rilievi costituzionali per sproporzione della pena.

Altri interventi (Guido Natalini su Guida al diritto 7.9.2019 n. 37) parlano apertamente di costruzione del "tipo di autore” il pedofilo punito con pene esorbitanti, immagine da dare in pasto alla collettività.
 
A parere di chi scrive siamo di fronte al nuovo irragionevole spropositato e demagogico intervento del legislatore volto a sbandierare e propagandare severità di pena alla piazza urlante.

Ci si dimentica che nel codice sostanziale le pene furono pensate e costruite avendo a mente una architettura complessiva che prevedeva pene più severe per i reati che ledevano valori maggiormente protetti (i sequenza :la vita, la persona e la sua incolumità, l’ordine pubblico, il patrimonio).

Ci si dimentica che l’aumento delle pene e del carcere non sono la soluzione di politica criminale capace di risolvere il problema degli abusi ai danni di minori.

Ci si dimentica che chi commette reati a i danni di minori ha necessità di uno studio personologico e psicologico particolare e che, quindi tutto non può esser risolto con l’aumento edittale della pena.

Non a caso l’art. 13 bis dell’ordinamento penitenziario (Legge n. 354/1975) prevede che le persone condannate per uno dei reati sessuali di cui agli articoli 609 bis e seguenti c.p., se commessi in danno di una persona minorenne, "possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno”. 
A tal proposito la casa circondariale di Modena è una delle poche case di reclusione  in Italia che ha predisposto un piano per il trattamento dei sex offender (vedasi su internet articolo di Manuela Cammarata Open School studi cognitivi Modena in "Esperienza trattamento psicoterapeutico nella casa circondariale di Modena sugli aggressori sessuali" su State of mind. Il giornale delle scienze psicologiche). 

Va ricordato, infatti, che prevenire ed evitare la recidiva è un percorso che passa solo attraverso il recupero, e, ove necessario, la cura, nonchè il reinserimento del reo, e non attraverso il prolungamento spropositato della pena detentiva in  carcere. 

Più studio del fenomeno e meno propaganda politica sarebbe utile.

Avv. Filippo Castellaneta (settore penale dello  www.modernlaw.it, Milano)