PENALE/Termini di custodia cautelare e deposito sentenza
PENALE/ Misure cautelari. In pendenza di proroga del deposito della sentenza non è prorogabile automaticamente il termine di fase .
L'art. 154 comma 4 bis norme di attuazione del c.p.p., così come introdotto dalla legge n. 4 del 19.1.2001, ha stabilito che il Presidente della Corte di Appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla motivazione, i termini previsti dall'art. 544 comma 3 del codice, per una sola volta.
Ai sensi dell’art. 304 lett. c) del c.p.p. i termini della custodia cautelare sono sospesi con ordinanza nella fase del giudizio e precisamente durante la pendenza dei termini previsti dallart. 544 commi 2 e 3 e cioè nel periodo successivo alla lettura del dispositivo e necessario per la redazione della sentenza.
Cosa succede, allora, nella ipotesi in cui il magistrato redattore della sentenza chieda ed ottenga, ai sensi dell’art. 154 comma 4 bis norme att. cpp la proroga del termine per il deposito della sentenza?
In quel caso si proroga automaticamente anche il termine previsto dall’art. 304 lett. c) e relativo alla sospensione del periodo di custodia cautelare in carcere valutabile ai fini della verifica della scadenza dei termini massimi, di fase e non, della custodia cautelare ?
Alcune Corti di merito hanno ritenuto che in materia di sospensione dei termini di custodia cautelare, la norma richiamata dell’art. 154 comma 4 bis di att., consentisse la sospensione automatica anche del termine di fase.
Ma la Cassazione è intervenuta con una chiara sentenza della VI sezione penale ribadendo principi ineludibili in materia di giurisdizione e di liberà personale.
"Qualora i termini di durata della custodia cautelare vengano sospesi dal Giudice procedente, ai sensi dell’art. 304 comma 1 lett. c) c.p.p. durante la pendenza dei termini per la stesura della motivazione della sentenza, l’effetto sospensivo non opera anche in relazione all’eventuale periodo di proroga di detti termini eventualmente accordato, su richiesta dell’estensore,dal presidente del Tribunale o della Corte di Appello ….salvo che il giudice emetta, dopo il provvedimento presidenziale, una ulteriore ordinanza di sospensione ai sensi del citato art. 304 comma 1 lett. c) c.p.p.”
Questo il principio di diritto espresso da Cass. sez. VI penale con sentenza 19 marzo 2014 n. 15162.
In questa sentenza si esprimono importanti richiami di natura garantista:
1) La previsione di automatismi in materia di norme che incidono sul bene primario della libertà personale non è consentita;
2) Il provvedimento di proroga dei termini per il deposito della sentenza ha natura giurisdizionale e non amministrativa;
3) Il provvedimento di proroga e art. 154 comma 4 bis norme di att. c.p.p. non manifesta i suoi effetti sui termini di custodia in via automatica
4) In forza dell’art. 111 Cost., comma 7 e in materia di provvedimenti de libertate deve essere sempre previsto il controllo delle parti.
Pertanto la Suprema Corte ai fini di una valida sospensione del termine di durata della custodia cautelare, ritiene necessaria l’emissione di un provvedimento espresso di proroga nella stesura della motivazione, comunicato e notificato alle parti, nonché di un’ordinanza che disponga l’ulteriore sospensione dei termini di durata della custodia cautelare comunicata alle parti ai fini della loro sindacabilità sia in riferimento alla concessa proroga sia in riferimento alla prolungata ulteriore sospensione dei termini di custodia cautelare.
A cura della redazione di www.modernlaw.it (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.