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PENALE Tutte da rideterminare le pene accessorie per bancarotta.

PENALE Tutte da rideterminare le pene  accessorie per bancarotta.
PENALE/ Bancarotta. La durata della pena accessoria va rideterminata dal Giudice della esecuzione.

Le sentenze di condanna per bancarotta hanno comportato per un lungo periodo la sanzione accessoria di 10 anni di "inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi per qualsiasi impresa”, così come era previsto dall’art. 216 ultimo comma R D 267/1934.

Poi è arrivata la sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità della norma nella parte in cui prevede la durata della sanzione accessoria in maniera fissa e non variabile ("dieci anni" e non "fino a dieci anni”).

Tutte le sentenze di condanna emesse nell’ultimo periodo e passate in cosa giudicata sono adesso suscettibili di modifica a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale ed a rigore, ai sensi dell’art. 30 della legge 11 marzo  1953 n. 87 ne dovrebbero cessare "l’esecuzione tutti gli effetti penali”.

Le Sezioni Unite hanno poi specificato che tale cessazione di effetti si riferisce esclusivamente alla applicazione di norme sostanziali che incriminano il fatto oppure che stabiliscono il trattamento punitivo principale.

In ogni caso, secondo quanto previsto dall’art. 30 commi 3 e 4 della legge costituzionale 11.3.1953 n. 87 le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.

Per le sanzioni accessorie, invece, la cessazione degli effetti, ossia la rideterminazione della pena accessoria irrogata in maniera difforme dai principi costituzionali deve passare attraverso una nuova valutazione del Giudice della Esecuzione che interviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Di recente, con sentenza n. 3290/ 2020 depositata  il 27 gennaio 2020 la Corte di Cassazione sezione I penale  ha ribadito il concetto stabilendo il seguente principio di diritto: "E’ consentito anche al Giudice della esecuzione procedere alla nuova determinazione della durata delle pene accessorie, previste dall’art. 216 ult. Comma l. fall., quando siano state inflitte in misura pari a 10 anni e sia richiesto di adeguarle al nuovo testo della norma come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018 che prevede una durata variabile con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni”.

L’interessato quindi può e deve proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la salvaguardia dei diritti individuali e di adeguamento alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità.  

A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO).