La "minore gravità” nei reati di violenza sessuale.
E’ abbastanza consolidata la Giurisprudenza della Cassazione in riferimento al perimetro di applicazione della circostanza attenuante della "minore gravità” prevista dall’ultimo comma dell’art. 609 bis che disciplina le ipotesi di "violenza sessuale”.
La Cassazione ha ribadito più volte che deve considerarsi il fatto nella sua "globalità” e quindi valutare soprattutto le modalità esecutive con le quali è stata perpetrata la violenza, il grado di coartazione della vittima, le sue condizioni fisiche, mentali e psicologiche anche con riferimento all’età della stessa.
La Cassazione ha anche ribadito che l’attenuante può applicarsi anche nei confronti del genitore che abbia esercitato violenza sulla vittima minorenne, dovendosi, in ogni caso, valutare l’effettivo "impatto emotivo” sulla persona offesa, le conseguenze del suo sviluppo psicofisico , le modalità dei fatti , la loro durata nel tempo e l’invasività nella sfera sessuale della persona oggetto delle attenzioni sessuali.
Di recente Cassazione sez. III con sentenza del 27.01.2016 ha escluso la possibilità di applicazione della detta attenuante invocata dalla difesa, nella ipotesi di un minorpatrigno che aveva avuto rapporti sessuali continuativi nei confronti della figlia minorenne. Rapporti poi continuati allorchè la stessa aveva raggiunto la maggiore età.
La difesa aveva invocato la attenuante in
quanto la figlia aveva riferito di considerare l’imputato come "il suo uomo” e
di essere innamorata di lui, sicchè vi sarebbe stato un esplicito consenso ai
rapporti sessuali.
La vittima aveva anche riferito di aver
capito successivamente il disvalore della condotta perpetrata nei suoi
confronti.
Tale dato ha determinato l’esclusione della concessione della attenuante.
A cura della redazione di www.modernlaw.it