STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

Quando le SSUU decisero sulla corruzione susseguente in atti giudiziari.

Processo Mills

Quando le SSUU decisero sulla corruzione susseguente in atti giudiziari.

PENALE/ Il Processo Mills. Quando le SSUU  si pronunciarono sulla "corruzione susseguente” (21.4.2010 n 15208)


Nell’anno 2010 fu rimessa alle sezioni Unite della Cassazione al seguente questione di diritto: "se il delitto di corruzione in atti giudiziari sia configurabile nella forma della "corruzione susseguente”.

La questione si era posta con riguardo al caso in cui il denaro o l’altra utilità fossero promessi o corrisposti in relazione ad un atto giudiziario già in precedenza reso.

La norma in questione è l’art. 319 ter c.p. che prevede: "Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p.(Corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni”.

All’epoca un orientamento (Cass. sez. VI 4 maggio 2006 n. 33435 Battistella)  riteneva che la il richiamo generico agli artt. 318 e 319 stava a significare che il legislatore non aveva voluto  porre mano ad alcuna distinzione  e siccome l’attività di corruttela aveva la tensione finalistica del risultato non si riteneva che potesse comprendere anche la corruzione cosiddetta successiva.

Altro orientamento (Cass. sez. VI 20 giugno 2007 n. 25418 Giombini) riteneva, al contrario, configurabile la corruzione in atti giudiziari anche in forma susseguente, giacchè l’opposto orientamento si risolveva in realtà, in un’interpretazione abrogatrice del precetto dell’art. 319 ter: richiamando quest’ultimo, senza distinzione alcuna, l’integrale contenuto degli artt. 318 e 319 ne derivava, necessariamente l’adattamento  della struttura della corruzione in atti giudiziari ad ambedue i modelli della corruzione, ovvero sia a quella antecedente che a quella susseguente.

Con la sentenza del 21 aprile 2010 n. 15208 (Mills) le Sezioni Unite risolsero il contrasto aderendo all’orientamento "estensivo” ed affermando il presente principio di diritto:

"Il delitto di corruzione in atti giudiziari si configura pur quando il denaro o l‘utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto, cosiddetta corruzione susseguente”.

Sempre con riguardo al testo dell’art. 319 ter c.p. le Sezioni Unite stabilirono che ai fini della configurabilità di quel delitto è "atto giudiziario” l’atto funzionale ad un procedimento giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno ad una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo; ne consegue che, agli indicati fini, va ritenuto "atto giudiziario” anche la deposizione testimoniale resa nell’ambito di un "processo penale”

Infine, il Supremo Collegio riconobbe che al testimone va riconosciuta la qualifica di "pubblico ufficiale” e che nessun profilo di ostatività è rinvenibile con riferimento ai rapporti tra delitto di corruzione in atti giudiziari e quello di falsa testimonianza, stante la "differenza strutturale” tra le due fattispecie.


A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.