STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno

Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno

COSA E'

La Legge di stabilità 2016, per gli anni 2016 e 2017, ha istituito presso il Ministero della Giustizia un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, per sostenere economicamente il coniuge in caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento, prevedendo una dotazione di 250.000 euro per il 2016 e di 500.000 euro per il 2017. La legge 208 del 2015 prevede che l’istituzione di questa misura di sostegno abbia carattere sperimentale e chiarisce che la sperimentalità della misura comporta la sua applicazione solo in relazione ad alcuni Tribunali: il Tribunale di Milano è tra i Tribunale indicati per la presentazione delle istanze.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1 commi 414 - 416, Legge 208/2015; D.M. Min. Giustizia, 15 dicembre 2016

Entrata in vigore: dal 13 febbraio 2017. Dalla data del 13 febbraio 2017 è possibile scaricare il modulo (FORM), in un'area dedicata denominata «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno» del sito internet del Ministero (www.giustizia.it).

Per scaricare il modulo: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_4.page?tab=m


CHI PUO' RICHIEDERLO

Il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l’ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.

Il Tribunale di Milano è competente per il Distretto della Corte di Appello di Milano.


COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Può accedere al Fondo esclusivamente il coniuge separato che:

1.     sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;

2.     non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto;

3.     abbia il proprio valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000,00;

4.     abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.

Informazioni sul procedimento possono essere richieste presso l’U.R.P.

L'istanza è redatta in conformità al modulo (FORM), disponibile sul sito internet del Ministero (www.giustizia.it). L'istanza deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: a. le generalità e i dati anagrafici del richiedente; b. il codice fiscale; c. l'indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale; d. l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge; e. l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile; f. l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000; g. l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza; h. la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni. Quando dalla DSU (n.b. la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, utilizzata per l'accesso al beneficio) ovvero dalla dichiarazione dei redditi risulta che tra i redditi percepiti nel secondo anno solare precedente alla presentazione della stessa vi sono assegni di mantenimento dovuti dal coniuge e non percepiti in tutto o in parte, gli importi relativi devono essere indicati separatamente nell'istanza ai fini della detrazione degli stessi per la determinazione dell'ISEE o dell'ISEE corrente.

All'istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità: a. copia del documento di identità del richiedente; b. copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente; c. visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili; d. l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.


DOVE SI DEPOSITA

L’istanza deve essere presentata presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, Ingresso degli Uffici giudiziari, Via Freguglia 1, ascensori centrali, sesto piano). La cancelleria non può svolgere alcun controllo di MERITO o di RITO sui moduli presentati, ma può limitarsi a riceverli.


QUANTO COSTA

Ai sensi dell'art. 1, comma 415, della legge 208 del 2015, il procedimento non è assoggettato al pagamento del contributo unificato.


TEMPI

Il Tribunale decide nei trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza.


MODULI STANDARD

- FORM, sul sito del Ministero della Giustizia. L’istanza deve essere presentata in conformità al modulo ministeriale, a pena di inammissibilità.


POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile

Procedura

Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, ne valuta l’ammissibilità e la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia sia nel caso in cui la ritenga ammissibile (ai fini della corresponsione della somma spettante), sia nel caso in cui la ritenga inammissibile (indicando, in tal caso le ragioni).

Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale, provvede, alla scadenza di ogni trimestre, alla liquidazione delle istanze accolte, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo e secondo criteri di proporzionalità.

In ogni caso, all’avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale