IL DIRITTO ALL'AMORE
Siamo abituati a ritenere che tra questi termini esista un'intrinseca incompatibilità. consideriamo il diritto legato indissolubilmente alla dimensione pubblica e a norme astratte e costrittive, mentre assegniamo all'amore la sfera privata, la spontaneità e la vita nella sua inconfondibile natura.
Spesso in sintonia con la politica, il diritto sembra inoltre preposto a garantire l'ordine, a disciplinare gli affetti, a proteggere le istituzioni del matrimonio e della famiglia piuttosto che ad assicurare l'autonomia degli individui; a sua volta, a causa dell'imprevedibilità che lo caratterizza, l'amore si mostra invece quale minaccia a tali ordinamenti, perché li espone all'accidentalità degli incontri individuali e all' arbitrio soggettivo di chi si ama, rompendo così gli schemi precostituiti dalle istituzioni.
Il diritto di famiglia ha, di conseguenza, posto la volontà delle persone e la logica degli affetti sotto il diretto controllo dello Stato che ha di mira la stabilità del matrimonio, la procreazione, l'educazione dei figli e la continuazione della specie: vincoli ai quali l'amore e la natura stessa cercano costantemente di sottrarsi, spesso con esiti dolorosi e, talvolta, tragici.
D'Altronde, il matrimonio è stato a lungo dettato da regole di genere economico e politico, dal patrimonio e da alleanze di tipo familiare, che non tenevano conto del mondo dei sentimenti se non in forma residuale: si fondava su un contratto che includeva la subordinazione della donna, la piena disponibilità del suo corpo e la sua obbedienza indiscussa al marito.
Sarebbe eufemistico pensare che il diritto possa trasformarsi da dittatore dei sentimenti a rispettoso fautore del primato della persona.
Se fosse così gli individui conquisterebbero la sovranità nei confronti degli Stati e delle Chiese.
L'articolo 9 della Carta Fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione Europea distingue tra "il diritto di sposarsi"e "il diritto di costituire una famiglia", entrambi questi diritti si conciliano perfettamente con l'art. 32 Cost. secondo cui "La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
Noi, come redazione di modernlaw, vorremmo iniziare ogni discorso e ogni difesa da qui.
avv. Teresa D'Argento